Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Al posto dell’anno civile è ora determinante l’anno: ne consegue che il contribuente può anche scegliere l’anno commerciale come periodo fiscale (cfr. art. 56 cpv. 1 D-LIVA). Ai fini di una semplificazione è stato abbandonato l’obbligo di riportare su un anno intero la cifra d’affari in caso di attività di durata inferiore a 12 mesi. Le imprese in questa situazione dovrebbero in linea di massima assoggettarsi volontariamente all’imposta fin dall’inizio. Come finora, in caso di nuova attività, l’assoggettamento inizia con l’avvio della stessa se ci si attende che nel corso dei prossimi 12 mesi le cifre d’affari supereranno i limiti determinanti. Questa esigenza non si applica invece più in caso di ampliamento dell’attività commerciale.

Secondo il capoverso 2 l’assoggettamento obbligatorio cessa imperativamente con la fine dell’attività aziendale o ad avvenuta conclusione della liquidazione dell’impresa. La fine dell’assoggettamento è possibile quando l’impresa annulla la sua iscrizione perché non raggiunge più il limite determinante di cifra d’affari e ci si può aspettare che anche in futuro tale limite non venga più superato. Ciò corrisponde al disciplinamento attuale. Se la cifra d’affari scende una volta al di sotto del limite, ciò non comporta ancora la fine dell’assoggettamento obbligatorio.

Il capoverso 3 disciplina l’inizio dell’assoggettamento volontario e corrisponde alla prassi in vigore in questo ambito. L’assoggettamento volontario – come è il caso attualmente – non è retroattivo ma possibile al più presto all’inizio del periodo di rendiconto durante il quale è stata inoltrata la domanda. Se un’impresa non opta per l’assoggettamento all’inizio della sua attività, potrà far valere l’IVA gravante i suoi investimenti e il suo stock di merci al momento dell’assoggettamento, grazie allo sgravio fiscale successivo (art. 26 D-LIVA), ed evitare così una tassa occulta. Il periodo di rendiconto è disciplinato dall’art. 56 cpv. 2 D-LIVA e dipende dal metodo di rendiconto utilizzato. L’impresa obbligatoriamente assoggettata che non adempie più le relative esigenze è considerata assoggettata volontariamente se non annuncia la sua iscrizione. L’impresa assoggettata volontariamente che non adempie i suoi obblighi può essere radiata d’ufficio. La radiazione è obbligatoria quando non viene più esercitata alcuna impresa, ad esempio quando l’attività può essere classificata come mero hobby.

Il capoverso 4 disciplina la fine dell’assoggettamento volontario. La persona contribuente può richiedere la radiazione. La radiazione è effettuata d’ufficio se le condizioni dell’assoggettamento volontario ai sensi dell’articolo 10 D-LIVA non sono più adempite.

Il capoverso 5 disciplina l’inizio e la durata delle possibilità di opzione in ambito di assoggettamento soggettivo. Si tratta dell’opzione per l’assoggettamento volontario (art. 10 D-LIVA), della possibilità per le collettività pubbliche di conteggiare globalmente o per unità (art. 11 cpv. 3 D-LIVA), nonché dell’opzione per l’imposizione di gruppo (art. 12 cpv. 2 D-LIVA). L’opzione può essere fatta valere all’inizio di ogni periodo fiscale, ossia di ogni anno civile o commerciale, e deve essere mantenuta durante almeno un anno.