Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Capitolo 2: Oggetto dell’imposta
Sezione 1: Prestazioni imponibili Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente
Il presente articolo stabilisce quando una prestazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto sul territorio svizzero. Esso corrisponde all’articolo 5 lettere a, b e c LIVA.
Art. 15 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
Il presente articolo disciplina il diritto di opzione per l’imposizione volontaria di prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 18 D-LIVA. Di massima è ammesso il diritto all’autorizzazione dell’imposizione volontaria. La condizione per aver diritto all’opzione è che il richiedente sia contribuente. Dato però che in genere ogni impresa può accedere all’assoggettamento soggettivo, non vi sono modifiche rispetto alla situazione attuale. L’opzione non dipende dal destinatario della prestazione, in particolare dal fatto che egli sia o no contribuente oppure che abbia la sua sede o il suo domicilio in territorio svizzero o all’estero.
Capoverso 1: come già oggi, l’opzione è volontaria. Se però si opta, devono essere imposte in linea di massima tutte le prestazioni conformemente a uno dei numeri dell’articolo 18 capoverso 2 D-LIVA per le quali si è optato. Fanno eccezione i numeri 13-15 dell’articolo 18 capoverso 2 D-LIVA, per i quali l’opzione è possibile per ogni singolo rapporto contrattuale.
L’opzione in caso di vendita o di locazione di immobili è stata peraltro ampliata: la possibilità di opzione dipende ora unicamente dal fatto che i destinatari non utilizzino gli immobili a fini privati. Diventa così possibile imporre volontariamente i redditi locativi o di vendita a non contribuenti come medici, scuole, ospedali, associazioni, ecc. Dovrà inoltre essere possibile optare a favore della vendita o della locazione di un immobile in precedenza adibito solamente a scopi esclusi dall’imposta. Anche in questo caso la condizione è che il destinatario della prestazione utilizzi l’immobile a scopi aziendali. Il proprietario può pure optare per la locazione di uffici, se messi a disposizione di holding, istituzioni statali, fondazioni, ecc, che non sono imprese. Determinante è l’utilizzo e il godimento effettivo dell’immobile. L’opzione è possibile anche se l’immobile è utilizzato in parte a fini privati. In tal caso il destinatario deve procedere alla relativa riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Non è invece possibile integrare il valore del terreno nell’opzione. Per contro, per evitare la tassa occulta, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa in caso di opzione sui costi di demolizione, di risanamento e di allacciamento, in quanto, nel contesto dell’opzione (quindi anche su queste spese finora vincolate al valore del suolo) tutte le imposte precedenti sono deducibili (art. 24 cpv. 2 lett. c D-LIVA).
Capoverso 2: conformemente al diritto vigente, l’imposizione volontaria delle operazioni d’assicurazione nonché delle cifre d’affari realizzate nell’ambito del traffico monetario e di capitali è esclusa dall’imposta, perché in questi ambiti non esistono possibilità soddisfacenti per stabilire la base di calcolo dell’imposta86.
86 Per ulteriori spiegazioni cfr. n. 6.4 e 6.5.