Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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per anno danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, indipendentemente dal loro scopo di utilizzazione.

Art. 24 Esclusione dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 38 capoversi 4 e 5 LIVA con la designazione corretta di «utilizzazioni private» invece di attività, perché soprattutto nel caso delle ditte individuali non esistono attività private verso controprestazione. La definizione “in particolare” è stata cancellata poiché l’enumerazione è esaustiva.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 39 capoverso 1 LIVA.

Art. 25 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 41 capoverso 1 LIVA.

Il capoverso 2 riprende il contenuto normativo dell’attuale articolo 38 capoverso 8 LIVA e lo estende nel senso che enumera in modo esaustivo gli importi che provocano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Questi importi possono costituire la controprestazione per una prestazione in senso largo, rispettivamente consentono al destinatario di eseguire una prestazione. Simili controprestazioni non sono imposte ma causano al beneficiario della controprestazione la riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

Lettere a e b: i sussidi ed i doni sono trattati nel medesimo modo che sotto il vigente diritto100. L’ottenimento di simili importi causa al beneficiario una riduzione della deduzione dell’imposta precedente, come è parimenti il caso dei contributi di sostegno alla ricerca scientifica e allo sviluppo (lettera c) e degli importi incassati dagli uffici del turismo di diritto pubblico e provenienti esclusivamente dalle tasse turistiche. Questi ultimi rappresentano infatti anche dei sussidi101. La distinzione fra i doni non imponibili e lo sponsoring imponibile all’IVA sarà effettuato nel medesimo modo come sotto il diritto in vigore; il tenore dell’articolo 33a LIVA dovrebbe essere disciplinato a livello di ordinanza.

Capoverso 3: Le non controprestazioni (v. art. 3 lett. h D-LIVA) non devono più comportare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Stando all’interpretazione odierna del principio di connessione si presuppone che i costi d’acquisto delle prestazioni preliminari ottenute confluiscano nella remunerazione per una determinata cifra d’affari imponibile di uscita (connessione con l’operazione). Risultano pertanto sempre riduzioni dell’imposta precedente se i costi sono coperti con risorse diverse da quelle provenienti da una cifra d’affari imponibile, in particolare con mezzi finanziari provenienti dalle non operazioni (non controprestazioni). Secondo un’altra interpretazione di questo principio, è sufficiente che esista una relazione tra le prestazioni preliminari e l’attività aziendale del contribuente (connessione con l’utilizzazione). Nell’UE è predominante la connessione con l’utilizzazione. Anche la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto dovrebbe fondarsi maggiormente sulla connessione con l’utilizzazione, perché questa interpretazione porta a risultati più corretti dal profilo della sistematica

100 Cfr. in ogni caso le possibilità di riforma in relazione con il trattamento dei doni e dei sussidi nei n. 6.1.3 a 6.1.5 così come 6.2.3 e 6.2.4.

101 Cfr. parimenti la DTF non pubblicata del 25 agosto 2000 (2A.233/1997).