Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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ne, mentre l’articolo 49 capoverso 4 LIVA stabilisce la prescrizione assoluta in 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

I contribuenti, le associazioni economiche, il settore dei consulenti e i politici considerano la normativa attuale come una ripartizione unilaterale del rischio affetta da incertezze del diritto. La Camera fiduciaria e successivamente anche il rapporto Spori raccomandavano quindi invece l’introduzione della sospensione della prescrizione al posto dell’attuale interruzione103. Ulteriori chiarimenti hanno tuttavia dimostrato che la sospensione della prescrizione è difficilmente applicabile e solleva un gran numero di nuove questioni. È per questo motivo che il disegno di legge attuale riprende una nuova proposta della Camera fiduciaria e introduce due termini differenti di prescrizione che possono però essere interrotti come è già attualmente il caso.

Di principio, il termine della prescrizione relativa è di cinque anni secondo il capoverso 1. Ciò corrisponde all’attuale articolo 49 capoverso 2 LIVA e vale per analogia anche alle altre imposte riscosse dalla Confederazione104. Se l’AFC accerta un errore, per esempio durante il controllo dei rendiconti del contribuente e lo corregge per mezzo di un conto complementare o una nota di credito, la prescrizione è interrotta per i periodi corretti, con la conseguenza che un nuovo termine di prescrizione ricomincia a correre per cinque anni.

Se l’AFC annuncia al contribuente un controllo nel senso dell’articolo 74 capoverso 2 D-LIVA o se, eccezionalmente, l’AFC procede ad un controllo senza preavviso, la prescrizione sarà parimenti interrotta in conformità del capoverso 3. Tuttavia, dopo il controllo, il termine di prescrizione relativo non ricomincerà a correre su un periodo completo di cinque anni ma solo ancora per un periodo di due anni (capoverso 2). Se la prescrizione non è nuovamente interrotta nel corso di questi due anni (p. es. perché si esige il pagamento di un importo d’imposta o perché è emessa una decisione), il credito fiscale è prescritto. Il disegno di legge prevede inoltre, nell’articolo 74 capoverso 3, che l’AFC deve terminare il suo controllo in ogni caso entro i due anni seguenti il preavviso di controllo, e che deve entro il medesimo termine rendere se del caso una decisione in materia. Questo termine di prescrizione di due anni è applicabile a tutti gli altri provvedimenti adottati dopo il controllo, quindi anche alle eventuali procedure di reclamo o procedure di ricorso tenute davanti all’Amministrazione federale o al Tribunale federale. La nuova regola rende più rapida la procedura. D’altra parte, permette all’AFC di continuare come sinora ad esaminare simultaneamente cinque periodi fiscali durante il medesimo controllo. L’AFC dispone quindi di un mezzo di controllo razionale ed economico, vantaggioso anche per i contribuenti.

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 49 LIVA capoverso 2 seconda parte del periodo.

Il capoverso 5 corrisponde all’attuale articolo 49 capoverso 3 LIVA.

Il capoverso 6 disciplina la materia regolata in precedenza dall’articolo 49 capoverso 4 LIVA. La prescrizione assoluta è d’ora in poi ridotta di un terzo, ossia da 15 a 10 anni. Grazie alla riduzione a 10 anni della prescrizione assoluta il contribuente beneficia di una procedura e certezza del diritto più rapide. La riduzione del termine di prescrizione consente di realizzare procedure più celeri nella misura in cui l’AFC deve segnatamente tenere conto del fatto che l’intera procedura, fino e compreso il

103 Cfr. Rapporto Spori, pag. 43.

104 P.es. art. 17 cpv. 1 LIP, art. 30 cpv. 1 LTB, art. 7 cpv. 1 LFR, art. 120 cpv. 1 LIFD.