Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
di un’assicurazione) su beni mobili o immobili utilizzati a scopi esclusi dall’imposta. Per motivi di uguaglianza giuridica non può essere accettato che il solo settore edilizio sia gravato dal consumo proprio del produttore. Le distorsioni supplementari alla concorrenza che ne risultano per il settore edilizio sono originate dall’eccezione delle locazioni – anch’essa contraria al sistema – e devono pertanto essere accettate come tali. Per i contribuenti e per l’AFC l’eliminazione del consumo proprio edilizio costituisce una semplificazione e comporta prezzi più bassi e un minore onere fiscale per i consumatori. Neppure nella legislazione comunitaria dell’UE esiste una normativa (equivalente) ai sensi del diritto svizzero in materia di consumo proprio edilizio102. Per questi motivi l’imposizione del consumo proprio nel settore edilizio deve essere eliminata. Le entrate della Confederazione dall’imposizione del consumo proprio edilizio sono stimate in 50 milioni di franchi all’anno. Una parte di queste entrate è poi rimborsata nella procedura di sgravio fiscale successivo di modo che l’eliminazione di questa imposizione provocherebbe alla Confederazione minori entrate annue comprese tra 30–35 milioni di franchi. Il minor gettito fiscale è quindi limitato.
Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell’imposta precedente Art. 28 Nascita del credito fiscale
Il capoverso 1 riprende quanto disciplinato in precedenza dall’articolo 43 capoverso 1 lettera a LIVA.
Il capoverso 2 disciplina quanto figurava finora nell’articolo 43 capoverso 1 lettera b LIVA. Per motivi di comprensibilità la nascita del credito fiscale all’atto del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute è oggetto di una nuova normativa in un apposito capoverso. L’ultima frase «questo vale anche per i pagamenti anticipati» dell’attuale lettera b è stata stralciata perché si tratta di un fatto ovvio, che risulta già dal tenore del resto del capoverso.
I capoversi 3 e 4 corrispondono all’articolo 43 capoversi 2 e 4 LIVA.
Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 38 capoverso 7 LIVA. Esso è stato leggermente modificato dal profilo redazionale e adeguato dal profilo terminologico alla nuova legge sulle dogane, che entrerà verosimilmente in vigore il 1° maggio 2007.
Art. 30 Prescrizione del credito fiscale
La prescrizione è attualmente disciplinata dall’articolo 49 LIVA. In virtù di questa disposizione il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. Essa può in particolare essere interrotta da conti complementari, decisioni e decisioni su reclamo, per cui essa comincia nuovamente a decorrere. L’articolo 49 capoversi 2 e 3 LIVA disciplina l’interruzione e la sospensione della prescrizio-
102 In Austria le locazioni sono imponibili all’IVA, per cui non si pone la questione dell’imposizione a titolo di consumo proprio nel settore edilizio.