Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
non sono più adempite le condizioni dell’articolo 23 capoverso 1 D-LIVA che davano diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
In un intento di chiarificazione il capoverso 1 definisce il concetto di consumo proprio. Dal profilo redazionale il presente capoverso si fonda peraltro nella misura del possibile sull’articolo 26 capoverso 1 D-LIVA. È in tal modo accentuato che il consumo proprio costituisce il pendant dello sgravio fiscale successivo. D’ora in poi queste due norme sono pertanto elencate in successione immediata.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 9 capoverso 1 LIVA. Con la nuova legge non è più necessario stabilire se il contribuente aveva diritto a dedurre l’imposta precedente; è infatti unicamente determinante se il contribuente ha effettivamente dedotto l’imposta precedente. Se ciò è il caso i beni sono imposti nel senso del presente capoverso al consumo proprio. La lettera c è stata modificata nel senso che la consegna per scopi aziendali di regali pubblicitari e campioni di merci non è mai causa di imposizione a titolo di consumo proprio, indipendentemente dal suo valore. Questa disposizione forma pertanto il pendant dell’articolo 23 capoverso 2 lettera d D-LIVA.
Il capoverso 3 riprende l’ambito normativo dell’attuale articolo 34 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 LIVA. Come in precedenza i beni mobili e le prestazioni di servizi devono essere ammortizzati nella misura di un quinto per ogni anno, ed i beni immobili nella misura di un ventesimo per ogni anno. La formulazione si avvicina per quanto possibile a quella dello sgravio fiscale successivo (art. 26 cpv. 2 D-LIVA). Anche in questo caso i beni e le prestazioni di servizi sono d’ora in poi trattati in modo identico. Le prestazioni di servizi sono imposti a titolo di consumo proprio soltanto se sono state acquistate presso terzi. Le rigide disposizioni in materia di ammortamento assicurano l’uguaglianza di trattamento di tutti i contribuenti e permettono un’applicazione semplice ed efficace. Possono tuttavia avere come conseguenza che una ditta che utilizza nella sua contabilità altri tassi di ammortamento debba calcolare separatamente l’ammortamento determinante ai fini dell’IVA, ciò che origina un aumento di lavoro. Per questo motivo l’articolo 90 capoverso 2 lettera d D-LIVA prevede che il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga in materia d’ammortamento nel caso dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 34 capoverso 3 LIVA. La norma è stata rielaborata dal profilo redazionale in un intento di migliorarne la comprensibilità.
Il capoverso 5 disciplina d’ora in poi in modo uniforme il luogo del consumo proprio, nel senso dell’attuale articolo 15 lettera c LIVA. A mente di questa disposizione è considerato luogo del consumo proprio quello in cui la prestazione esce dal settore imponibile dell’azienda. Questa uniformazione consente di raggiungere una soluzione più comprensibile e incisiva, che tiene conto di una maggiore certezza del diritto nel senso postulato dai contribuenti.
Il luogo del consumo proprio edilizio non deve essere disciplinato perché il disegno di legge rinuncia all’imposizione di questo consumo proprio. La fattispecie del consumo proprio edilizio (art. 9 cpv. 2 LIVA) è un meccanismo correttivo nell’ambito dell’attuale regolamentazione delle eccezioni. Grazie a questo correttivo la prestazione compiuta in proprio, ossia il lavoro effettuato dal proprietario fondiario stesso, è puntualmente imposta affinché la prestazione finale in uscita rimanga esclusa dall’imposta. Va tuttavia rilevato che in altri settori non vengono prese in considerazione le prestazioni effettuate in proprio (p.es. dal centro informatico di una banca o