Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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fiscale. Per questi motivi la deduzione dell’imposta precedente deve essere integralmente accordata nei casi in cui le pertinenti prestazioni preliminari sono utilizzate ai fini di un’attività aziendale imponibile ed il loro costo è coperto da mezzi provenienti da quest’attività e/o da non controprestazioni. L’articolo 3 lettera h D-LIVA disciplina d’ora in poi esplicitamente il significato di non controprestazioni.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 40 LIVA.
Il capoverso 5 corrisponde ai vigenti articoli 41 capoverso 2 e 43 capoverso 5 LIVA.
Art. 26 Sgravio fiscale successivo
La nascita successiva del diritto alla deduzione dell’imposta precedente (cosiddetto sgravio fiscale successivo) garantisce che il contribuente potrà dedurre l’imposta precedente anche in un secondo tempo, se alla ricezione della prestazione o all’atto dell’importazione egli non ha potuto dedurla perché non erano adempite le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 D-LIVA.
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 42 capoverso 1 LIVA.
Il capoverso 2 corrisponde per analogia all’articolo 42 capoverso 3 LIVA in vigore. D’ora in poi i beni e le prestazioni di servizi sono di principio trattati in modo identico. Le prestazioni di servizi possono essere sgravate successivamente dall’imposta precedente soltanto se sono state acquistate e se conservano ancora un valore al momento in cui si verificano i presupposti dello sgravio fiscale successivo. Si pensi in particolare alla cessione di valori e diritti immateriali (p. es. licenze). È deducibile l’imposta precedente corrispondente al valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per determinare il valore attuale l’importo dell’imposta precedente è ridotto linearmente di un quinto per ogni anno trascorso nel caso di beni mobili e di prestazioni di servizi e di un ventesimo nel caso di beni immobili. Il capoverso 2 stabilisce peraltro che il trattamento contabile dei beni e delle prestazioni di servizi è irrilevante. Le rigide disposizioni in materia di ammortamento assicurano l’uguaglianza di trattamento di tutti i contribuenti e permettono un’applicazione semplice ed efficace. Possono tuttavia avere come conseguenza che una ditta che utilizza nella sua contabilità altri tassi di ammortamento debba calcolare separatamente l’ammortamento determinante ai fini dell’IVA, ciò che origina un aumento di lavoro. Per questo motivo l’articolo 90 capoverso 2 lettera d D-LIVA prevede che il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga in materia d’ammortamento nel caso dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio.
Il capoverso 3 è nuovo. Esso costituisce il pendant dell’articolo 27 capoverso 4 D-LIVA (consumo proprio), corrispondente a sua volta all’attuale articolo 34 capoverso 3 LIVA. In questo senso, due normative corrispondenti sono d’ora in poi disciplinate esplicitamente in modo uniforme e simmetrico, ciò che semplifica e chiarisce l’applicazione del diritto.
Art. 27 Consumo proprio
Il concetto di «consumo proprio» descrive in quali circostanze la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta, rispettivamente annullata. È il caso quando