Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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5.3 Assoggettamento al freno alle spese / compatibilità con la legge sui sussidi
Il presente progetto legislativo non contiene disposizioni in materia di sussidi oppure crediti d'impegno e dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; non sottostà pertanto alle disposizioni sul freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
Il disegno legislativo non prevede nemmeno aiuti finanziari o indennità nel senso della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (RS 616.1).
5.4 Delega di competenze legislative
Legge militare: l'articolo 55 capoverso 4 LM consentirà al Consiglio federale di delegare al DDPS il disciplinamento dei dettagli dei singoli servizi d'istruzione.
Legge federale sui sistemi d'informazione militari: l'articolo 86 LSIM comprende diverse norme in materia di delega. Tuttavia, soltanto i capoversi 2 e 3 (Sistema integrato di sistemi d'informazione e acquisizione discreta di dati) comprendono disposizioni che autorizzeranno d'ora in poi il Consiglio federale a emanare ordinanze esecutive. Le rimanenti disposizioni in materia di delega sussistono per analogia già nella legislazione attuale (LM, LPD).
5.5 Forma degli atti legislativi
Nel caso presente si tratta – con una eccezione – di importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 della Costituzione federale che devono figurare in una legge in senso formale (in questo caso la LM e la LSIM). Il completamento dell'articolo 12 OEs riguarda la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione e si situa pertanto nei limiti della delega di cui all'articolo 51 capoverso 2 LM; può quindi essere emanato sotto forma di ordinanza dell'Assemblea federale (in questo caso l'OEs).