Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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obiettivi del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza e della sua strategia di concretizzazione. Uno spostamento della revisione alla prossima legislatura non sarebbe giustificabile né sotto il profilo della politica militare, né sotto quello del diritto in materia di protezione dei dati.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e conformità alla legge

La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.). Di conseguenza, in questo settore la Confederazione può emanare le disposizioni necessarie. Le modifiche della legge militare proposte sono tutte conformi alla Costituzione federale.

Secondo l'articolo 51 capoverso 2 LM in collegamento con l'articolo 149 LM, l'Assemblea federale stabilisce in un'ordinanza la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. La proposta modifica dell'OEs si mantiene in questo quadro ed è pertanto conforme alla legge.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera (compresa la neutralità)

Le modifiche proposte con il presente messaggio sono compatibili con gli impegni in materia di diritto internazionale della Svizzera. Non generano nemmeno nuovi impegni della Svizzera nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

La possibilità di svolgere corsi d'istruzione all'estero e l'autorizzazione esplicita conferita al Consiglio federale di mettere a disposizione impianti e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale sono pure compatibili con la neutralità svizzera. Essi non fondano impegni per un'assistenza militare unilaterale o reciproca in caso di guerra né concedono a forze armate straniere basi in Svizzera. Non sono nemmeno istituiti obblighi che limiterebbero l'autonomia della Svizzera in caso di guerra.

Una situazione particolare può presentarsi qualora uno Stato con il quale vi è stata puntualmente o regolarmente una simile cooperazione in materia d'istruzione, che s'intende di principio continuare anche in futuro, venga a trovarsi formalmente o de facto in una guerra con uno o più Stati. In un simile caso, la cooperazione in materia d'istruzione – sotto forma dell'utilizzazione di impianti e materiale dell'esercito in Svizzera oppure mediante servizi d'istruzione dell'esercito svizzero all'estero – non deve trasformarsi in un appoggio a tale Stato nel conflitto bellico in corso. Già in passato, il Consiglio federale ha prestato attenzione a questi casi e, per motivi di politica estera e di politica di neutralità, lo farà anche in futuro applicando il necessario riserbo.