Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine

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L'articolo 21 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 510.1) prevede la possibilità di escludere dal servizio di protezione civile i militi condannati a una pena privativa della libertà. Conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) è inoltre escluso dal servizio di protezione civile che è stato condannato da un tribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nella protezione civile (cpv. 2). Affinché gli uffici cantonali competenti per la protezione civile possano adempiere questo compito, devono avere la possibilità di consultare, mediante procedura di richiamo, i dati personali (dei militi) relativi alle condanne. Conformemente al messaggio sulla LPPC, per la decisione di esclusione è competente il Cantone (dopo aver consultato i Comuni). In seguito alle modifiche riguardanti la registrazione dei dati penali nel PISA (cfr. commento all'art. 359 CP e all'art. 147 LM), ora agli organi dei Cantoni competenti per l'esclusione dal servizio di protezione civile deve parimenti essere concesso l'accesso al casellario giudiziale, poiché altrimenti non potrebbero assolvere tale compito.

L'Ufficio federale di giustizia desidera dare seguito all'obbligo di notificazione menzionato finora nell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari, il quale conformemente alla LPD deve fondarsi su una base legale formale, soltanto se al riguardo vi è una chiara necessità che non può essere soddisfatta mediante l'accesso al casellario giudiziale garantito dall'articolo 359 CP. Tale necessità è chiaramente data. Ogni anno, sulla base dell'articolo 21 LM, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito esclude dall'esercito 120-150 militari che si sono resi punibili. Senza l'obbligo di notificazione, tali esclusioni sarebbero impossibili o per lo meno rese considerevolmente più difficili. Senza l'obbligo di notificazione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito avrebbe conoscenza soltanto casualmente del fatto che dei militari hanno avuto un comportamento fortemente delinquenziale. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi non avrebbe luogo un'esclusione, anche se essa sarebbe opportuna. Per il pubblico non sarebbe comprensibile che la Confederazione, massima autorità preposta al casellario giudiziale, abbia conoscenza della condanna ma che, in quanto massima autorità preposta all'esercito, debba far valere di non averne conoscenza. Gli autori di un reato giudicato tanto grave da far sì che una loro permanenza nell'esercito sia ritenuta impossibile non meritano che, sotto la copertura della protezione dei dati, non debbano aver luogo giustificate reazioni al reato. Inoltre, per quanto riguarda l'esclusione dall'esercito conformemente all'articolo 21 LM, si tratta di proteggere anche gli altri militari tenuti a prestare servizio. Da questi ultimi non ci si può aspettare che, in una comunità imposta, debbano continuare a prestare servizio con dei delinquenti. Questo scopo di protezione è un motivo sufficiente per mantenere l'obbligo di notificazione. Lo stesso deve valere, nonostante la presunzione d'innocenza, anche per la comunicazione di procedure penali in corso. A protezione dell'esercito e dei militari, devono essere adottate adeguate misure di prevenzione qualora un militare dovesse essere sospettato o accusato di un grave reato. Se l'innocenza, presunta per principio, dovesse in seguito trovare conferma, il militare interessato potrà essere reintegrato senza conseguenze nei ranghi dell'esercito.