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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine

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Legge federale Avamprogetto su Promozione Svizzera

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l’organizzazione di Promozione Svizzera (istituto).

Art. 2 Forma giuridica

1 Promozione Svizzera è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

2 Essa è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione e tiene una contabilità propria.

3 Per i debiti risponde soltanto il patrimonio dell’istituto.

Art. 3 Obiettivi

La Confederazione, tramite l’istituto, intende:

a. far conoscere la Svizzera, la sua varietà e le sue attrattive;

b. promuovere la Svizzera quale piazza economica, scientifica e tecnologica;

c. incrementare la domanda a favore delle destinazioni di viaggi, turismo e congressi in Svizzera.

Sezione 2: Campo d’attività

Art. 4 Compiti

I compiti dell’istituto sono i seguenti :

1 RS 101