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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine
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Legge federale Avamprogetto su Promozione Svizzera
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l’organizzazione di Promozione Svizzera (istituto).
Art. 2 Forma giuridica
1 Promozione Svizzera è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.
2 Essa è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione e tiene una contabilità propria.
3 Per i debiti risponde soltanto il patrimonio dell’istituto.
Art. 3 Obiettivi
La Confederazione, tramite l’istituto, intende:
a. far conoscere la Svizzera, la sua varietà e le sue attrattive;
b. promuovere la Svizzera quale piazza economica, scientifica e tecnologica;
c. incrementare la domanda a favore delle destinazioni di viaggi, turismo e congressi in Svizzera.
Sezione 2: Campo d’attività
Art. 4 Compiti
I compiti dell’istituto sono i seguenti :
1 RS 101