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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine
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Promozione Svizzera. LF
3 Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.
Art. 8 Consiglio d’amministrazione
1 Il consiglio d’amministrazione si compone al massimo di nove membri qualificati.
2 Il Consiglio federale nomina il presidente.
3 Il consiglio d’amministrazione:
a. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
b. nomina gli altri membri della direzione;
c. sorveglia la direzione;
d. provvede al controllo interno;
e. emana il regolamento interno;
f. provvede alla realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta un rapporto sul loro conseguimento;
g. approva il programma annuale, la pianificazione a medio termine e il preventivo;
h. redige e pubblica il conto annuale e il rapporto di gestione;
i. emana il regolamento del personale, che deve essere approvato dal Consiglio federale;
j. adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.
4 Per quanto riguarda gli onorari dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l’articolo 6a della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers).
Art. 9 Direttore
1 Il direttore:
a. è responsabile della gestione dell’istituto, nella misura in cui tale competenza non spetti al consiglio d’amministrazione;
b. organizza e dirige l’istituto;
c. assume il personale dell’istituto;
d. rappresenta l’istituto nei confronti di terzi.
2 Per quanto riguarda gli onorari del direttore e le altre condizioni contrattuali convenute con il medesimo si applica per analogia l’articolo 6a LPers.
Art. 10 Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione verifica in particolare la tenuta della contabilità e il conto annuale.