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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine

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Promozione Svizzera. LF

2Esso presenta un rapporto sul risultato della sua verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale.

3 Per quanto riguarda la posizione, i requisiti, l’indipendenza, la durata del mandato e il rapporto da presentare si applicano per analogia le disposizioni sulla società anonima relative all’ufficio di revisione, fatti salvi i capoversi 1 e 2.

Art. 11 Personale

1 Il personale dell’istituto è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni3.

2 L’istituto tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers.

3 Il consiglio d’amministrazione stabilisce nel suo regolamento del personale la rimunerazione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali. Si applica per analogia all’articolo 6a LPers.

4 Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. L’istituto non può uscire da PUBLICA.

Art. 12 Rapporto giuridico e responsabilità

1 I rapporti giuridici tra l’istituto e i suoi partner contrattuali sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

2 La responsabilità dell’istituto, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità non è applicabile.

Sezione 4: Finanze

Art. 13 Finanziamento

1 La Confederazione versa all’istituto aiuti finanziari annuali nell’ambito dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale stabilisce i limiti di spesa a scadenze quadriennali con decreto federale semplice.

2 L’istituto provvede all’acquisizione di fondi supplementari, in particolare:

a. contributi di terzi interessati per prestazioni fatturabili;

b. contributi di sponsorizzazione;

c. introiti provenienti da attività commerciali;

d. contributi volontari.

3 RS 220

4 RS 170.32