Progetto
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Promozione Svizzera. LF
2Esso presenta un rapporto sul risultato della sua verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale.
3 Per quanto riguarda la posizione, i requisiti, l’indipendenza, la durata del mandato e il rapporto da presentare si applicano per analogia le disposizioni sulla società anonima relative all’ufficio di revisione, fatti salvi i capoversi 1 e 2.
Art. 11 Personale
1 Il personale dell’istituto è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni3.
2 L’istituto tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers.
3 Il consiglio d’amministrazione stabilisce nel suo regolamento del personale la rimunerazione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali. Si applica per analogia all’articolo 6a LPers.
4 Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. L’istituto non può uscire da PUBLICA.
Art. 12 Rapporto giuridico e responsabilità
1 I rapporti giuridici tra l’istituto e i suoi partner contrattuali sono retti dalle disposizioni del diritto privato.
2 La responsabilità dell’istituto, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità non è applicabile.
Sezione 4: Finanze
Art. 13 Finanziamento
1 La Confederazione versa all’istituto aiuti finanziari annuali nell’ambito dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale stabilisce i limiti di spesa a scadenze quadriennali con decreto federale semplice.
2 L’istituto provvede all’acquisizione di fondi supplementari, in particolare:
a. contributi di terzi interessati per prestazioni fatturabili;
b. contributi di sponsorizzazione;
c. introiti provenienti da attività commerciali;
d. contributi volontari.
3 RS 220