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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine
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Promozione Svizzera. LF
Art. 14 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce nell’ambito della sua tesoreria centrale la liquidità dell’istituto.
2 Nell’ambito dell’adempimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, accorda mutui all’istituto a condizioni di mercato al fine di assicurarne la solvibilità.
3 I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l’istituto e l’AFF.
Art. 15 Rendiconto
1 Il rendiconto dell’istituto presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d’esercizio.
2 Esso è redatto secondo i principi di essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo e si fonda sulle norme generalmente riconosciute.
3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
4 La contabilità deve essere redatta in modo tale da poter comprovare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.
5Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell’istituto.
Art. 16 Imposte
L’istituto è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:
a. l’imposta sul valore aggiunto;
b. l’imposta preventiva.
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 17 Vigilanza
1 L’istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare nominando il consiglio d’amministrazione e il suo presidente, approvando il conto annuale, il rapporto di gestione e il regolamento del personale nonché dando discarico al consiglio d’amministrazione.
3 È autorizzato a consultare i documenti di gestione dell’istituto e informarsi sulla sua attività. Può consultare i rapporti di revisione sull’istituto redatti dal Controllo federale delle finanze (CFF) o richiedere la stesura di tali rapporti.
4 Sono fatte salve le competenze legali del CFF e l’alta vigilanza del Parlamento.