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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine
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Promozione Svizzera. LF
Art. 18 Obiettivi strategici
Il Consiglio federale stabilisce per ogni quadriennio gli obiettivi strategici dell’istituto.
Art. 19 Valutazione
L’istituto e il Dipartimento federale dell’economia provvedono affinché sia effettuata una valutazione periodica per verificare che gli obiettivi formulati nella presente legge siano conseguiti e che l’istituto agisca conformemente al suo mandato.
Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali
Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Sono abrogate le seguenti leggi federali:
1. legge federale del 24 marzo 20005concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero;
2. legge federale del 21 dicembre 19556 concernente l’Ufficio svizzero del turismo;
3. Legge federale del 16 dicembre 20057 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera.
Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi
1 Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l’istituto acquisisce una personalità giuridica propria. A partire da tale data esso subentra a Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland.
2 Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori che sono trasferiti all’istituto, fissa il momento dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio d’apertura. Esso prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni corrispondenti.
Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1 I rapporti di lavoro del personale di Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland sono trasferiti all’istituto conformemente all’articolo 21 capoversi 1 e 2 e proseguono ai sensi della presente legge.
2 Non è dato alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e della posizione nell’organizzazione, ma sussiste per un anno il diritto allo stipendio percepito fino a quel momento.