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Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 8 pagine

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Promozione Svizzera. LF

a. promuovere l’immagine del Paese e provvedere alla sua presentazione all’estero;

b. trasmettere all’estero conoscenze generali e informazioni sulla Svizzera;

c. dirigere i progetti di partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali;

d. provvedere alla promozione turistica del Paese;

e. sostenere i Cantoni nella promozione dell’insediamento di imprese estere in Svizzera.

Art. 5 Coordinamento

1 L’istituto collabora nell’ambito di progetti specifici con i Cantoni e con altre istituzioni pubbliche e private sostenute finanziariamente dalla Confederazione. È tenuto a consultarli per i settori di competenza di questi ultimi.

2 Esso istituisce a tale scopo una commissione esperta intesa a facilitare la cooperazione con le istituzioni interessate dalla promozione della Svizzera all’estero.

3 Per adempiere i suoi compiti può costituire delle società o acquisire partecipazioni in società.

Art. 6 Attività commerciali

1 L’istituto può fornire prestazioni commerciali e conferire diritti a terzi, nel rispetto dei principi dell’economia di mercato, purché queste attività siano strettamente legate ai suoi compiti e non ne pregiudichino l’adempimento.

2 Esso fissa prezzi conformi al mercato per le sue prestazioni commerciali. Deve redigere la sua contabilità in modo tale da poter comprovare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.

3 Nello svolgimento delle sue attività commerciali è soggetto alle stesse disposizioni in materia di concorrenza applicate ai fornitori privati.

Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 7 Organi

1 Gli organi dell’istituto sono:

a. il consiglio d’amministrazione;

b. il direttore;

c. l’ufficio di revisione.

2 Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d’amministrazione sono nominati per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.