Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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traente, mantenimento dei diritti acquisiti e versamento delle prestazioni in tutto il territorio comunitario. Inoltre, l’articolo 118 A del Trattato CE sancisce la promozione e il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Questa disposizione è stata attuata da varie direttive e raccomandazioni.
Il diritto comunitario non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Ciascuno Stato membro può infatti stabilire la concezione, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del suo sistema di sicurezza sociale. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la CE e i suoi Stati membri (1° giugno 2002) la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento. Il presente avamprogetto è compatibile con il diritto di coordinamento.
7.4 Gli strumenti del Consiglio d’Europa
La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 rappresenta il corrispettivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per quanto concerne i diritti economici e sociali. Il diritto alla sicurezza sociale è sancito nell’articolo 12: le Parti contraenti s’impegnano a istituire o a mantenere un sistema di sicurezza sociale, a mantenerlo a un livello soddisfacente, a sforzarsi di migliorarlo gradualmente e ad adottare misure per garantire la parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati contraenti. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio 1976; nel 1987 il Parlamento si è però opposto a una sua ratifica, per cui questo accordo non è vincolante per il nostro Paese.
Con la Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 è stato aggiornato e adeguato il contenuto materiale della Carta del 1961. Si tratta di un accordo distinto dalla Carta sociale europea del 1961, che non abroga. Il diritto alla sicurezza sociale è sancito anche nell’articolo 12. La Carta sociale (riveduta) è entrata in vigore il 1° luglio 1999. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.
Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese non ha tuttavia accettato la parte II sulle cure mediche. Ha invece accettato la parte VI concernente le prestazioni in caso di infortuni del lavoro e di malattie professionali. Il Codice europeo di sicurezza sociale è completato da un Protocollo che stabilisce norme superiori. La Svizzera non ha ratificato il Protocollo al Codice di sicurezza sociale. Il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 è anch’esso un accordo distinto dal Codice europeo di sicurezza sociale e non lo abroga. Il Codice (riveduto) amplia le norme del Codice europeo di sicurezza sociale, segnatamente estendendo il campo d’applicazione personale, garantendo nuove prestazioni e aumentando l’importo per le prestazioni in natura. Parallelamente introduce una maggiore flessibilità: le condizioni di ratifica, infatti, sono agevolate e le norme sono formulate in modo tale da prendere in considerazione nel miglior modo possibile i disciplinamenti nazionali. Il Codice (riveduto) non è ancora stato ratificato da nessuno Stato e, quindi, non è ancora entrato in vigore.