Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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guadagnavano bene prima dell’infortunio. I costi supplementari che ne derivano non sono esattamente quantificabili, ma dovrebbero rimanere modesti.

La riduzione della rendita d’invalidità all’età dell’AVS in funzione dell’età al momento dell’infortunio (riduzione lineare del 50 % se l’infortunio si è prodotto fra 25 e 45 anni, art. 20 cpv. 3) può provocare spese supplementari per la previdenza professionale.

La nuova regolamentazione delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (art. 6 cpv. 2) potrà eventualmente sgravare l’assicurazione malattie sociale.

5 Ripercussioni economiche

Le misure prese nel settore delle prestazioni, per quanto si traducano in una riduzione dei premi, possono migliorare le prospettive di crescita economica, con conseguenze positive sul mercato del lavoro.

6 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno legislativo è contenuto nel programma di legislatura 2003-2007 (cfr. n. 2.1 dell’allegato 1 al rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004).

7 Compatibilità con il diritto internazionale

7.1 Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Nell’articolo 9 è riconosciuto il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. Ciascuno Stato parte al Patto deve inoltre garantire che i diritti in esso enunciati vengano esercitati senza discriminazione alcuna fondata, in particolare, sull’origine nazionale (art. 2 par. 2). Il presente avamprogetto di revisione è compatibile con il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite.

7.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

La Convenzione internazionale n. 18 del 1925 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali è stata ratificata dalla Svizzera il 16 novembre 1927. In base a questa Convenzione, ciascun membro che la ratifica si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali un’indennità fondata sui principi generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro. Essa definisce pure malattie professionali le malattie e le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella Convenzione, quando esse colpiscano lavoratori appartenenti a determinate industrie o professioni.

La Convenzione internazionale n. 19 del 1925 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni