Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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- anche con un termine transitorio di dieci anni per l’INSAI e le casse malati, queste ultime dovranno sopportare un onere non quantificabile se verrà introdotto il sistema di copertura dei bisogni per finanziare le prestazioni assicurative di breve durata. L’introduzione non ha conseguenze per gli assicuratori privati, poiché utilizzano già oggi questo metodo di finanziamento. Per l’INSAI esso provoca un aumento del capitale di copertura di circa un miliardo di franchi. Per le casse malati, gli effetti non possono ancora essere quantificati con precisione;
- la possibilità di prorogare il termine di carenza dagli attuali tre giorni a 30 giorni avrà ripercussioni finanziarie sulle indennità giornaliere che non possono essere stimate.
La maggior parte delle altre modifiche non ha alcuna ripercussione finanziaria oppure ha ripercussioni esigue per l’assicurazione contro gli infortuni.
Occorre notare che la soppressione della sovrindennità (riduzione della rendita d’invalidità all’età dell’AVS in funzione dell’età al momento dell’infortunio) e la soppressione di prestazioni (p. es. aumento al 20 % del grado d’invalidità minimo che dà diritto alle prestazioni) non faranno probabilmente diminuire l’aliquota dei premi, poiché sarà necessario finanziare la riduzione necessaria del tasso d’interesse tecnico.
4.1.3 Per le altre assicurazioni sociali e per la previdenza professionale
Il progetto non ha conseguenze per l’AVS né per l’AI, mentre ne ha per l’assicurazione contro la disoccupazione: oggi l’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria vale anche per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 3 cpv. 2 e art. 23 cpv. 1 LADI). Poiché l’assicurazione contro la disoccupazione continuerà a calcolare i suoi contributi e le sue prestazioni secondo l’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, la riduzione del quantile determinante al 90/95 per cento dei lavoratori assicurati si ripercuoterà indubbiamente sulle sue entrate e le sue uscite.
L’aumento del grado minimo d’invalidità che dà diritto alle prestazioni di rendite dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (art. 18 cpv. 1) non ha ripercussioni finanziarie per l’AVS/AI, poiché l’AVS, in caso di concorso con una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni, versa la propria rendita integralmente (l’assicurazione infortuni versa una rendita complementare conformemente all’art. 20 cpv. 2) e l’AI versa una rendita solo a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento.
Lo stesso aumento del grado d’invalidità (art. 18 cpv. 1) non avrà conseguenze finanziarie per la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità poiché la previdenza professionale obbligatoria versa rendite d’invalidità solo a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento.
Tuttavia, dato che le rendite d’infortunio massime saranno meno elevate se l’importo massimo del guadagno assicurato diminuisce (art. 15 cpv. 3), il secondo pilastro dovrà più spesso completare le prestazioni di rendita di questi lavoratori che