Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Articolo 92 capoverso 7

L’attuale competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni d’ordinanza sul calcolo dei premi in casi speciali viene estesa all’AID.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie

4.1.1 Per la Confederazione e i Cantoni

L’assicurazione contro gli infortuni è finanziata mediante i premi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno conseguenze dirette per la Confederazione, che è interessata unicamente nella sua funzione di datore di lavoro.

In seguito alla soppressione della tariffa comune dei premi degli assicuratori privati (cfr. n. 2.3.8) e alla conseguente necessità di rafforzare la vigilanza, inclusa la possibilità di pronunciare sanzioni, vi sarà un accresciuto fabbisogno di posti presso l’autorità di vigilanza. Con l’entrata in vigore della revisione parziale della LAINF, si stima tale fabbisogno a sei posti di lavoro, con conseguenze finanziarie di circa un milione di franchi all’anno. L’obbligo proposto di partecipare alle spese di giustizia per le procedure di ricorso in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 108) comporta uno sgravio per i Cantoni.

4.1.2 Per l’assicurazione contro gli infortuni

Le modifiche seguenti hanno conseguenze finanziarie per l’assicurazione contro gli infortuni:

- in caso di diminuzione del guadagno assicurato massimo, l’aliquota di rischio (aliquota di premio netta) aumenta, poiché il costo delle cure rimane lo stesso mentre il volume globale dei premi diminuisce;

- un aumento al 20 per cento del grado d’invalidità minimo che dà diritto a una rendita (invece dell’attuale 10 %) farebbe risparmiare all’INSAI circa 53 milioni di franchi e agli assicuratori privati 6 milioni di franchi. Questo corrisponde per l’INSAI all’1,7 per cento e per gli assicuratori privati allo 0,5 per cento del volume dei premi netti del 2004, nonché a una riduzione unica di 285 milioni di franchi per il primo e di 40 milioni di franchi per i secondi sulla riserva per i premi non ancora fissati;

- la riduzione della rendita d’invalidità all’età dell’AVS in funzione dell’età al momento dell’infortunio (riduzione lineare del 50 % se l’infortunio è insorto fra 25 e 45 anni) diminuirebbe, fondandosi sulle cifre del 2004, le uscite dell’INSAI di circa 163 milioni di franchi e quelle degli assicuratori privati di 42 milioni, ossia rispettivamente il 5,4 per cento e il 3,5 per cento del volume dei premi netti. Inoltre, questa misura comporterebbe per l’INSAI una riduzione della riserva per i premi non ancora fissati di un importo stimato a 880 milioni di franchi, nonché un riduzione unica del capitale di copertura di circa 735 milioni di franchi. Gli assicuratori privati stimano questa diminuzione a 280 milioni di franchi, rispettivamente a 135 milioni di franchi;