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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine

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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Revisione dell’organizzazione della SUVA e integrazione dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati nella LAINF)

Modifica del.....

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del.....1,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Modifica di espressioni

In tutto il testo di legge, la designazione “INSAI” è sostituita con la ditta «Suva», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

b. attività accessorie della Suva (art. 67b o 65d)3;

Art. 1a cpv. 1

1 Sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge:

a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti;

b. le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19824 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).

RS .....

1FF .....

2 RS 832.20

3L’articolo 67b è inserito nel disegno soltanto nella variante 1 concernente

l’organizzazione (gestione autonoma). Nella variante 2 (gestione da parte della

Confederazione), l’articolo 61a capoverso 3 costituisce la base legale per le attività accessorie. In merito, il Consiglio federale definisce nell’ambito delle sue direttive strategiche quali attività accessorie la Suva può esercitare (cfr. art. 65d).

4 RS 837.0

2006–......