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Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 10 pagine
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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Revisione dell’organizzazione della SUVA e integrazione dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati nella LAINF)
Modifica del.....
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.....1,
decreta:
I
La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Modifica di espressioni
In tutto il testo di legge, la designazione “INSAI” è sostituita con la ditta «Suva», con gli adeguamenti grammaticali del caso.
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
b. attività accessorie della Suva (art. 67b o 65d)3;
Art. 1a cpv. 1
1 Sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge:
a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti;
b. le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19824 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).
RS .....
1FF .....
2 RS 832.20
3L’articolo 67b è inserito nel disegno soltanto nella variante 1 concernente
l’organizzazione (gestione autonoma). Nella variante 2 (gestione da parte della
Confederazione), l’articolo 61a capoverso 3 costituisce la base legale per le attività accessorie. In merito, il Consiglio federale definisce nell’ambito delle sue direttive strategiche quali attività accessorie la Suva può esercitare (cfr. art. 65d).
4 RS 837.0
2006–......