Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte nel presente avamprogetto coincidono con l’articolo 117 Cost. L’avamprogetto di revisione è pertanto conforme alla Costituzione federale.
8.2 Forma dell’atto da adottare
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che stabiliscono regole di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. La presente modifica della LAINF segue quindi la procedura legislativa normale.
8.3 Delega di competenze legislative
Le competenze supplementari in materia di regolamentazione necessarie per l’esecuzione legale dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria sono come d’abitudine delegate al Consiglio federale. Oltre alle sue attuali competenze può ora emanare disposizioni nei seguenti settori:
- disciplinare la fine dell’assicurazione in casi speciali (art. 3 cpv. 2);
- disciplinare i limiti della responsabilità in caso di grandi sinistri (art. 9a);
- fissare le condizioni alle quali l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari (art. 10 cpv. 3 secondo periodo);
- determinare il momento dell’insorgere del diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità in casi speciali (art. 24 cpv. 2 secondo periodo);
- revocare membri del consiglio d’amministrazione per motivi importanti / nominare membri del consiglio di vigilanza (art. 63 cpv. 2);
- disciplinare l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (art. 3 cpv. 5, art. 15 cpv. 3 lett. e, art. 17 cpv. 1 terzo periodo, art. 67a cpv. 3 e art. 92 cpv. 7);
- disciplinare il diritto di opzione delle amministrazioni pubbliche (art. 75 e 91 cpv. 2bis);
- introdurre un attestato di formazione per i lavori con pericoli particolari e disciplinare la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione (art. 86a);
- disciplinare i contributi alla prevenzione degli infortuni dovuti dalle imprese estere (art. 87a);
Non vengono delegate nuove competenze amministrative al DFI.