Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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2 Assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati

I Cantoni BE, BL, BS, GE, GR, JU, OW e SO, il PEV, il Partito liberale svizzero, il PS, l’UDC, il Centre patronal, la Fédération des Entreprises Romandes, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, la SIC Svizzera, l’USS, Syna, Travail.Suisse, la Suva, l’ASA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e la fondation Agri-Sécurité suisse, l’Unione professionale svizzera dell’automobile, electrosuisse, l’Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing e

l’Unione svizzera degli installatori elettricisti accolgono favorevolmente l’inserimento nella LAINF del regime applicabile ai disoccupati. Tale precisazione è infatti necessaria e consacra nella legge la prassi della gestione distinta dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati da parte della Suva, sin dalla sua introduzione nel 1996, prevedendo un conto separato. Il Cantone GE suggerisce di completare l’articolo 67a capoverso 3 in modo tale che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare nell’ordinanza la copertura assicurativa in caso d’infortunio di persone in cerca di lavoro non indennizzate durante un provvedimento di formazione o di occupazione alle condizioni di cui all'articolo 59d LADI.

Dal canto suo, il PPD chiede un’analisi dettagliata delle conseguenze di questo inserimento nella LAINF e ritiene che l’onere rappresentato dai premi per i disoccupati non sia analizzato sufficientemente. Osserva inoltre che il rapporto non contiene proposte alternative al finanziamento.

Per quanto riguarda gli articoli 1a capoverso 1 lettere a e b, 3 capoverso 5, 15 capoverso 3 lettera e, 16 capoverso 5, 17 capoverso 2 e 45 capoverso 2bis, il Cantone GE considera necessarie le modifiche proposte.

Quanto al fondo per le indennità di rincaro dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati

(art. 90b), i partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati su questo punto (Cantoni GE, JU, TG, ZG, PEV, Verdi, PS, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, USS e Coop) approvano la scelta del Consiglio federale, e cioè la variante 3 (finanziamento attraverso l’assicurazione contro la disoccupazione), dal momento che è più semplice da gestire e genera meno costi delle altre due varianti.

Per l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro, i premi dell'assicurazione contro gli infortuni applicabili ai disoccupati rappresentano un onere notevole per queste persone. Propone pertanto un sistema di triplice assunzione dei costi dell’assicurazione: una parte (da stabilire) pagata dai disoccupati sotto forma di premi, un’altra dal fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione sotto forma di partecipazione ai premi (come nella soluzione attuale) e il saldo restante mediante un supplemento su tutti i premi dell'assicurazione contro gli infortuni.

Dal canto suo, siccome il rischio di infortuni è così elevato tra i disoccupati, Coop ritiene che si debba incaricare la Suva di prevedere misure di prevenzione degli infortuni mirate per queste persone.