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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 26 pagine
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Ordinanza sulla dosimetria individuale (Ordinanza sulla dosimetria)
Modifica del ... indagine conoscitiva
Il Dipartimento federale dell’interno e
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
ordinano:
I
L'ordinanza del 7 ottobre 19991 sulla dosimetria è modificata come segue:
Art. 13 lett. c
L’autorità di sorveglianza può esigere che:
c. siano utilizzati dosimetri per le estremità, qualora la dose delle estremità possa raggiungere più di 25mSv all’anno.
Art. 14 cpv. 5 e 6
5 Il titolare di un’autorizzazione segnala al servizio di dosimetria le persone che, nell’eseguire lavori con un grembiule al piombo, hanno bisogno di un secondo dosimetro.
6 Il servizio di dosimetria calcola la dose individuale totale e segnala i valori Hsotto, Hsopra e Htotale all’azienda e al registro centrale delle dosi.
Art. 15 Modalità per l’utilizzo di dosimetri per le estremità
Un dosimetro per le estremità deve essere portato, nei limiti del possibile, sulle parti in cui ci si deve attendere la dose più elevata. Nel caso siano portati più dosimetri, viene registrata la dose più elevata.
Art. 19 cpv. 4
4 L’autorità di omologazione può, per quanto concerne la dipendenza in funzione dell’energia o il campo di misura, concedere deroghe ai requisiti di cui alle appendici da 3 a 7. A questo scopo, è necessario che l’operatore del servizio di dosimetria dimostri che:
RS....
1 RS 814.501.43
2006–......