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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine
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Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
Modifica del ... indagine conoscitiva
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Sostituzione di alcuni termini
1In tutto il testo la denominazione "Ufficio federale di metrologia e accreditamento" è sostituita da "Ufficio federale di metrologia".
2In tutto il testo il termine "metas" è sostituito da "METAS".
3Concerne solo il testo in lingua italiana.
Art. 11 Applicazioni diagnostiche
1 Sono considerati prova della necessaria competenza:
a. il diploma federale di medicina, o un diploma estero di medicina riconosciuto
come equivalente, per le applicazioni diagnostiche con impianti generatori di radiazioni ionizzanti (impianti) e con sorgenti radioattive sigillate;
b. una formazione riconosciuta dall’UFSP con esame di tecnica radiologica e
radioprotezione per le applicazioni diagnostiche con impianti a scopo chiropratico.
2 Per le applicazioni diagnostiche con dosi elevate giusta il capoverso 1 lettera a sono richiesti un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo diagnostico.
3Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni diagnostiche con impianti a scopo odontoiatrico:
a. il diploma federale di medico-dentista o un diploma estero di medico-dentista
riconosciuto come equivalente; oppure
b. un esame riuscito come medico-dentista abilitato a livello cantonale.
4 Per l’attività di perito è fatto salvo l’articolo 18.
RS ........
1 RS 814.501
2006–......