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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 26 pagine

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Ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

Modifica del… indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni (DATEC),

ordinano:

I

L’ordinanza del 15 settembre 19981 sulla formazione in radioprotezione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

3 La presente ordinanza non si applica alla formazione di personale di impianti nucleari giusta gli articoli 2–4, 6–8, 14–17, 19 e 20 dell’ordinanza del… 20062 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari.

Art. 8 cpv. 1 e 4

1 Le autorità di sorveglianza riconoscono le formazioni in radioprotezione nel modo seguente:

a. all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) compete il riconoscimento delle formazioni nei settori medicina, insegnamento e ricerca;

b. alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) compete il riconoscimento delle formazioni nei settori impianti nucleari e Istituto Paul Scherrer;

c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) compete il riconoscimento delle formazioni nei settori industria e artigianato.

4 La formazione in radioprotezione acquisita da una persona all’estero è riconosciuta dalla competente autorità di sorveglianza giusta l’articolo 22 ORaP, se risponde ai requisiti dell’ORaP e se la persona può provare di possedere le necessarie conoscenze nell’ambito della legislazione svizzera sulla radioprotezione. La suddetta autorità di sorveglianza stabilisce il modo in cui deve essere addotta tale prova.

RS ..........

1 RS 814.501.261

2 Questa ordinanza entrerà probabilmente in vigore nel corso del 2006. RU…; RS… 2006–......