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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine

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eseguiti autonomamente in ragione di un terzo al massimo. Per il rilascio del titolo devono essere adempiute le altre condizioni di perfezionamento previste dal programma applicabile.

4 Chi ha svolto almeno due anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in medicina generale e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nell’ambito delle cure di base ottiene il titolo di medico specialista in “medicina generale” senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

5 Chi ha svolto almeno tre anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia, rispettivamente in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nei settori in questione e può comprovare inoltre 150 ore di supervisione e un’esperienza propria di psicoterapia, ottiene il relativo titolo di medico specialista senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

6 Chi non adempie le condizioni di cui ai capoversi 3–5 ma ha esercitato per almeno cinque anni autonomamente e prevalentemente nel settore interessato può acquisire il titolo federale di medico specialista superando i relativi esami.

7 Le condizioni per il rilascio di un titolo di perfezionamento conformemente ai capoversi 2–6 devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2007. Devono inoltre essere comprovate 80 ore annue di aggiornamento sull’intero arco della vita conformemente a quanto disposto dall’organizzazione responsabile del perfezionamento.

Art. 15 Modifiche del diritto vigente

L’ordinanza del 27 giugno 19957 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 38 Perfezionamento

I medici devono attestare di essere in possesso di un titolo di perfezionamento secondo l’articolo 20 della legge del 23 giugno 20068 sulle professioni mediche.

Art. 39 Altri attestati scientifici

1Sono assimilati ai medici titolari di un diploma federale i medici titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche.

2Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 della legge del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche.

7 RS 832.102

8 RS

9 RS

10 RS