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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine

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Art. 41 Altri attestati scientifici

Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche.

Art. 43 Altri attestati scientifici

Sono assimilati ai dentisti titolari di un diploma federale i dentisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche.

Art. 44 Chiropratici

1 I chiropratici devono attestare che:

a. hanno concluso una formazione secondo gli articoli 14 e 33 della legge del 23 giugno 200613 sulle professioni mediche:

b. hanno concluso un perfezionamento secondo gli articoli 17-19 della legge del 23 giugno 200614 sulle professioni mediche.

2 Abrogato

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 ottobre 200115 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 23 giugno 200616 sulle professioni mediche.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

11RS

12RS

13RS

14RS

15 RS 811.113

16 RS