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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine

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secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università.

2 Il controllo avviene almeno ogni sette anni.

Sezione 2: Perfezionamento

Art. 6 Durata

La durata del perfezionamento per ogni singolo titolo è disciplinata negli allegati 1- 3.

Art. 7 Computo dei periodi di perfezionamento

1 L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento computa nella stessa misura i periodi di perfezionamento per i rispettivi titoli riconosciuti per più cicli di perfezionamento.

2 I periodi di perfezionamento svolti all’estero attestati dall’autorità sono computati se è comprovata l’equivalenza.

Art. 8 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

1 L’organo di accreditamento conformemente all’articolo 48 capoverso 2 della legge è l’organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l’articolo 7 della legge dell’8 ottobre 19994 sull’aiuto alle università.

2 La domanda di accreditamento deve essere presentata il più tardi due anni prima della scadenza del periodo di validità dell’accreditamento.

3 L’autovalutazione deve iniziare quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Sei settimane dopo l’inizio dell’autovalutazione deve essere comunicato all’istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

4 L’organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

5 Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accreditamento sono pubblicati dall’istanza di accreditamento e possono essere consultati in rete.

3 RS 414.20

4 RS 414.20