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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine
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Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione
Art. 9 Designazione della professione
1 Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE nella versione modificata secondo l’allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
2 I titoli federali di perfezionamento e i titoli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nell’allegato 1 per la professione di medico, nell’allegato 2 per la professione di dentista e nell’allegato 3 per la professione di chiropratico. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
3 Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 della legge possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
4 I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.
Art. 10 Prestatori di servizi
1 I prestatori di servizi secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed5 devono esibire i documenti seguenti:
a. un diploma riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed; e
b. un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l’attività in questione in tale Stato.
2 I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed.
Art. 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezio-
namento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS
1 Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:
a. insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o
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