Progetto

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione

Art. 9 Designazione della professione

1 Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE nella versione modificata secondo l’allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

2 I titoli federali di perfezionamento e i titoli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nell’allegato 1 per la professione di medico, nell’allegato 2 per la professione di dentista e nell’allegato 3 per la professione di chiropratico. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

3 Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 della legge possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

4 I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

Art. 10 Prestatori di servizi

1 I prestatori di servizi secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed5 devono esibire i documenti seguenti:

a. un diploma riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed; e

b. un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l’attività in questione in tale Stato.

2 I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed.

Art. 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezio-

namento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS

1 Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

a. insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o

5 RS …