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Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 16 pagine

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b. esercitano la professione in uno studio medico in una regione in cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica e padroneggiano una lingua nazionale.

2 I Cantoni consultano prima la Commissione delle professioni mediche per esaminare l’equivalenza professionale e istituzionale dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esibiti con i diplomi e i titoli di perfezionamento federali.

3 L’autorizzazione si limita all’attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Art. 12 Attività dipendente

Chi ha ottenuto il diploma federale di medico o di chiropratico può esercitare un’attività dipendente, vale a dire sotto la vigilanza di un titolare di un titolo federale di perfezionamento.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 13

1 Gli emolumenti sono disciplinati nell’allegato 5.

2 Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona incaricata.

3 In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

4 Sempre che la presente ordinanza non preveda regolamentazioni particolari, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni transitorie

1 Chi il 1° giugno 2001 era in possesso di un’autorizzazione cantonale per l’esercizio indipendente della professione e sino a tale data non aveva conseguito un titolo quale medico specialista della Federazione dei medici svizzeri (FMH) può chiedere il rilascio di un titolo federale di perfezionamento, sempre che adempia le condizioni di cui ai capoversi 2-7.

2 A tutti gli aventi diritto cui non viene conferito un titolo conformemente ai capoversi 4-6 viene rilasciato il titolo di “medico generico”.

3 Per il perfezionamento richiesto ai fini di un titolo di cui al capoverso 3 lettera a sono computabili l’attività autonoma sino a un anno e le operazioni, gli esami ecc.

6 RS 172.041.1