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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine

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Progetto del 05.07.2006

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Strumenti specifici per la ricerca di informazioni)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Modifica dei titoli

Il termine «Sezione» è sostituito con «Capitolo».

bise bter(nuovi)

Art. 2 cpv. 4 lett. b

4Sono misure preventive:

bbisl’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni secondo gli articoli 18k-18m;

teril divieto di attività secondo l’articolo 18n;

b

Art. 7 cpv. 2 terzo periodo (nuovo)

2... L'Ufficio federale può coordinare i lavori se il suo intervento semplifica in maniera considerevole lo scambio reciproco di informazioni.

Titolo prima dell’art. 10

Capitolo 3 Ricerca generale e trattamento delle informazioni

Art. 10a (nuovo) Situazione in materia di sicurezza interna

1L’Ufficio federale registra, valuta e comunica in permanenza la situazione in materia di sicurezza interna (descrizione della situazione). Può altresì descrivere la situazione in relazione a determinati eventi.

2A tal fine, l’Ufficio federale può gestire un sistema d’informazione elettronico. Il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione, purché siano di pubblico dominio o indispensabili alla descrizione della situazione.

3Nell’ambito della comunicazione di dati personali secondo l’articolo 17, l’accesso è disciplinato:

a. dal Consiglio federale in caso di descrizione continua della situazione;

b. dall’Ufficio federale in caso di descrizione della situazione in relazione a determinati eventi e per informazioni che non contengano dati personali degni di particolare protezione.

4L’Ufficio federale può concedere a uffici privati l’accesso temporaneo a una descrizione della situazione in relazione a un determinato evento, purché sia necessario ai fini della sicurezza interna o esterna.

Art. 13 titolo e cpv. 3 e 4 Obbligo generale d'informazione delle autorità

3Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, unità amministrative o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare informazioni o fornire dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da estremismo violento o spionaggio economico.

4Abrogato

Art. 13a (nuovo) Obbligo d'informazione specifico delle autorità

1Le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenute, in casi specifici, a comunicare all’Ufficio federale o agli organi di sicurezza cantonali,

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