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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine

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Art. 14c (nuovo) Protezione degli informatori

1Al fine di tutelare la vita e l’integrità personale degli informatori, l’Ufficio federale attua o finanzia misure a protezione della persona oppure spostamenti fisici. Può altresì adottare provvedimenti che permettano agli informatori di stabilire la dimora o il domicilio in Svizzera o all’estero.

2Le misure possono altresì essere adottate a favore di persone prossime agli informatori.

3Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell’articolo 18d capoverso 3, al termine della collaborazione il capo del Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a fornire un’identità fittizia agli informatori la cui vita e integrità personale fosse in pericolo. L’Ufficio federale stabilisce le condizioni per l’uso dell’identità fittizia d’intesa con gli interessati.

4Le misure sono limitate nel tempo. Il capo del Dipartimento può rinunciare a un limite temporale qualora i pericoli in cui incorrono gli interessati siano particolarmente gravi e rischino di durare nel tempo.

Art. 14d (nuovo) Identità fittizie

1Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell’articolo 18d capoverso 3, il capo del Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a fornire un’identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni:

a. i collaboratori dell’Ufficio federale;

b. i collaboratori degli organi di sicurezza cantonali operanti su mandato della Confederazione;

c. gli informatori dell’Ufficio federale nell’ambito di una determinata operazione.

2L’autorizzazione è limitata a:

a. cinque anni al massimo per i collaboratori dell’Ufficio federale o degli organi di sicurezza cantonali;

b. sei mesi al massimo per gli informatori dell’Ufficio federale; tale periodo può essere prorogato due volte per un periodo massimo di tre mesi per volta.

3L’identità fittizia può essere impiegata soltanto per la ricerca di informazioni e purché sia necessaria al mantenimento della copertura e alla tutela della sicurezza personale.

Art. 15 cpv. 6

6Abrogato

Art. 16 cpv. 3 secondo periodo

3[…] Il Consiglio federale disciplina la consultazione delle informazioni della Confederazione da parte delle autorità di controllo cantonali.

Art. 17 cpv. 3 lett. e (nuovo) e cpv. 7

3L’Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

e. lo Stato richiedente assicura di disporre del consenso della persona o delle persone di cui si tratta e i dati personali comunicati gli permettono di valutare se la persona in questione può collaborare a progetti esteri classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti classificati (clearing).

7La protezione delle fonti va garantita in ogni caso.

Capitolo 3a (nuovo) Ricerca specifica di informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18a (nuovo) Principio

1È ammesso l’impiego di strumenti specifici per raccogliere informazioni necessarie a individuare e prevenire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:

a. terrorismo;

b. spionaggio politico o militare;

c. commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.

2Costituiscono strumenti specifici per la ricerca di informazioni:

a. la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 18k);

b. l’osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 18l);

c. l’accesso segreto a un sistema per l’elaborazione di dati (art. 18m).

Art. 18b (nuovo) Condizioni

1L’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni è ammessa a condizione che:

a. una determinata persona, organizzazione o fazione sia sospettata di minacciare de facto la sicurezza interna o esterna (presunto autore della minaccia) oppure che la misura sia indispensabile per garantire la sicurezza di collaboratori o fonti dell’Ufficio federale;

b. la gravità e la natura della minaccia alla sicurezza interna o esterna oppure la sicurezza di collaboratori o fonti dell’Ufficio federale la giustifichino;