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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine
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all’attenzione dell’Ufficio federale, le informazioni necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:
a. terrorismo;
b. spionaggio politico o militare;
c. commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.
2Il Consiglio federale definisce in un’ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Ad eccezione dei Cantoni, tra queste figurano segnatamente gli enti di diritto pubblico o privato che, pur non facendo parte dell’Amministrazione federale, emanano atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) oppure svolgono compiti esecutivi della Confederazione loro attribuiti.
3Tali autorità, unità amministrative e organizzazioni possono informare spontaneamente l’Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali, all’attenzione dell’Ufficio federale, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui al capoverso 1. È fatto salvo l’obbligo d’informazione secondo l’articolo 13 capoverso 2.
Art. 13b (nuovo) Controversie in merito all’obbligo d’informazione
1Le controversie in merito all’obbligo d’informazione di cui agli articoli 13 e 13a, sorte tra l’Ufficio federale e un’unità dell’Amministrazione federale centrale, sono risolte dall’autorità di vigilanza comune.
2Le controversie in merito all’obbligo d’informazione di cui agli articoli 13 e 13a, sorte tra l’Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali e un’autorità, un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale decentralizzata, un’unità amministrativa cantonale o un’organizzazione, sono giudicate in via definitiva dal Tribunale amministrativo federale ad istanza dell’Ufficio federale.
Art. 13c (nuovo) Obbligo d’informazione dei trasportatori commerciali
In casi specifici, l’Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali, all’attenzione dell’Ufficio federale, possono chiedere a persone che effettuano trasporti a titolo professionale, o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto, di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 13a capoverso 1.
Art. 13d (nuovo) Segreto professionale
A norma delle regole applicabili ai procedimenti condotti in conformità alla legge federale del 15 giugno 19344 sulla procedura penale, le persone tenute a mantenere il segreto professionale non sono obbligate a fornire le informazioni di cui agli articoli 13, 13a e 13c. Non può per contro rifiutare di fornire le informazioni richieste chi è tenuto a osservare il segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale5.
Art. 14 cpv. 3
3Abrogato
Art. 14a (nuovo) Esplorazione radio
1L'Ufficio federale può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da installazioni tecniche o sistemi di telecomunicazione all’estero.
2Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto nella misura in cui non sono soggette al segreto delle telecomunicazioni. Alle emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera e soggette al segreto delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cap. 3a).
3Ai fini dell’esplorazione radio, l’Ufficio federale può collaborare con altre unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni o conferire loro un mandato.
4L’Autorità di controllo indipendente di cui all’articolo 99a della legge militare del 3 febbraio 19956 sorveglia la legalità dell’esplorazione radio. Se l’esplorazione radio interessa comunicazioni protette dal segreto delle telecomunicazioni, è applicata la procedura secondo gli articoli 18d segg.
5Il Consiglio federale disciplina nei particolari le attività e l’organizzazione dell’esplorazione radio, come pure la relativa procedura.
Art. 14b (nuovo) Informatori
1È un informatore chiunque, in via saltuaria o sistematica, trasmetta all’Ufficio federale informazioni utili all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.
2L’Ufficio federale può rimborsare le spese di ricerca sostenute dagli informatori e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.
3Se la protezione della fonte e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non figura-
7su no né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
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RS 172.021
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RS 312.0
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RS 311.0
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RS 510.10
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