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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine

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Art. 317bis

Atti non punibili

1Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia nel corso di un’inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure nell’ambito di misure approvate dall’autorità di cui agli articoli 18e-18f della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

2Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti da utilizzare nell’ambito di identità fittizie nel corso di un’inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure nell’ambito di mi-

15 sulle misure per la sure approvate dall’autorità di cui agli articoli 18e-18f della legge federale del 21 marzo 1997

salvaguardia della sicurezza interna.

16 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM)

3. Legge federale del 3 febbraio 1995

Art. 99 cpv. 1 secondo periodo (nuovo), 1bis(nuovo)

1[...] A tale scopo può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all’estero (esplorazione radio).

1bisPuò servirsi dell’esplorazione radio anche per:

a. sorvegliare frequenze militari in Svizzera e quindi garantirne l'utilizzo da parte dell'esercito;

b. ottenere informazioni, in Svizzera e all'estero, in merito alla situazione del traffico aereo.

Art. 99a (nuovo) Autorità di controllo indipendente

1Il Consiglio federale designa un’Autorità di controllo indipendente interna che controlla la legalità dell’esplorazione radio permanente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità di controllo indipendente non è vincolata a istruzioni.

2Il Consiglio federale disciplina la composizione dell’Autorità di controllo indipendente, l’indennizzo dei suoi membri e l’organizzazione della sua segreteria.

17 sulle telecomunicazioni (LTC)

4. Legge del 30 aprile 1997

Art. 44 Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applicano la legge federale del 6 ottobre 200018 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge federale del 21 marzo 199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

17

RS 120

15

RS 120

16

RS 510.10

17

RS 784.10

18

RS 780.1

19 RS 120