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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine
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c. la ricerca generale di informazioni secondo l’articolo 14 si sia conclusa senza esito oppure che, senza l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, la valutazione della minaccia abbia poche probabilità di riuscire o si prospetti spropositatamente ardua;
d. lo strumento scelto sia adeguato al caso specifico e non leda più del dovuto i diritti fondamentali delle persone in questione.
Art. 18c (nuovo) Sorveglianza di terzi e tutela del segreto professionale
1L’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni è ammesso per sorvegliare oggetti, apparecchi, installazioni tecniche, impianti, sistemi, locali, veicoli o altri strumenti o luoghi di cui può disporre un terzo, se specifici fatti d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia li utilizzi per i propri fini.
2Se la persona sorvegliata è vincolata dal segreto professionale, i dati raccolti nel corso della sorveglianza vanno selezionati per garantire che il servizio di sicurezza non venga a conoscenza di segreti professionali, a meno che la sicurezza non venga messa in pericolo approfittando del segreto professionale. Un giudice della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati sorveglia la selezione dei dati affinché i servizi di sicurezza non vengano a conoscenza di informazioni protette dal segreto professionale.
Art. 18d (nuovo) Tribunale amministrativo federale
1L’Ufficio federale deve chiedere il parere del Tribunale amministrativo federale qualora intenda:
a. impiegare strumenti specifici per la ricerca di informazioni;
b. rimandare la comunicazione o rinunciarvi secondo l’articolo 18i capoverso 2;
c. creare un’identità fittizia di cui agli articoli 14c capoverso 3 e 14d.
2Il Tribunale amministrativo federale si esprime sulla legittimità degli interventi e dei provvedimenti richiesti. Basandosi su un’istanza scritta motivata dell’Ufficio federale, verifica se le condizioni, lo scopo e l’esecuzione prevista della misura richiesta sono conformi alle disposizioni di questa legge.
3Il Tribunale amministrativo federale comunica il proprio parere motivato all’Ufficio federale entro 72 ore. Può dichiarare illegittimo l’intervento o il provvedimento richiesto (parere sfavorevole) o rinviare l’istanza all’Ufficio federale per complemento degli atti. Può dichiarare l’intervento o il provvedimento conforme alla legge, in tutto o in parte, ed eventualmente vincolarla a oneri (parere favorevole). Comunica al Dipartimento i pareri sfavorevoli emanati.
4La verifica della legittimità ad opera del Tribunale amministrativo federale è affidata a un’apposita corte cui competono tutte le verifiche giuridiche secondo questa legge. La corte garantisce la necessaria tutela del segreto e dispone di una segreteria propria.
Art. 18e (nuovo) Decisione in merito all’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni
1Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole, l’Ufficio federale può chiedere al capo del Dipartimento l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni; il parere va allegato all’istanza.
2Prima di decidere il capo del Dipartimento consulta il capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Se quest’ultimo non accoglie l’istanza relativa all’impiego di strumenti specifici per la ricerca d’informazioni, il capo del Dipartimento la sottopone al Consiglio federale.
3Il capo del Dipartimento o il Consiglio federale decide dell’istanza basandosi sul parere del Tribunale amministrativo federale; la delega di tale competenza è esclusa.
4Il capo del Dipartimento o il Consiglio federale, nell’ambito del parere espresso dal Tribunale amministrativo federale, determina:
a. l’obiettivo perseguito nel caso specifico;
b. il presunto autore della minaccia;
c. gli strumenti specifici il cui uso è ammesso;
d. il lasso di tempo in cui è ammesso l’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni o la scadenza entro la quale il mandato va portato a termine;
e. gli oneri cui è vincolata l’esecuzione, in particolare l’obbligo di aggiornare regolarmente il capo del Dipartimento o il Consiglio federale sull’esecuzione, sulla necessità di portare avanti la ricerca e sui risultati ottenuti fino a quel momento.
5La durata massima dell’intervento è di sei mesi. Previo un parere favorevole del Tribunale amministrativo federale, il capo del Dipartimento o il Consiglio federale può, per due volte, prorogare di tre mesi l’intervento se le condizioni previste all’articolo 18b capoverso 1 continuano a essere soddisfatte.
6È fatto salvo l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
8.
1999
Art. 18f (nuovo) Procedura d’urgenza
1Il direttore dell'Ufficio federale può disporre l’impiego immediato di strumenti specifici per la ricerca di informazioni se vi è pericolo nel ritardo. Ne informa il Dipartimento.
2Il direttore dell’Ufficio federale sottopone l’istanza al Tribunale amministrativo federale entro 24 ore e motiva l'urgenza. Il Tribunale amministrativo federale emana il suo parere entro 72 ore.
3Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole, l’Ufficio federale chiede senza indugio al capo del Dipartimento di approvare l’impiego degli strumenti specifici.
4Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere sfavorevole oppure il capo del Dipartimento o il Consiglio federale (articolo 18e capoverso 2 ultimo periodo) non approva l’impiego di strumenti specifici per la ricerca
8 RS 101