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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine

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di informazioni, l’Ufficio federale ritira senza indugio gli incarti, i supporti di dati e tutte le informazioni tratte da tale ricerca e le distrugge o ne chiede la distruzione.

Art. 18g (nuovo) Sospensione dell’intervento

L’Ufficio federale dispone l’immediata sospensione dell’intervento qualora:

a. la ricerca non sia più necessaria per ottenere nuove informazioni;

b. la ricerca si sia rivelata infruttuosa;

c. il capo del Dipartimento o il Consiglio federale respinga la proroga di cui all’articolo 18e capoverso 5;

d. nella procedura d’urgenza, il Tribunale amministrativo federale esprima un parere sfavorevole; oppure

e. nella procedura d’urgenza, il capo del Dipartimento o il Consiglio federale non dia la sua approvazione.

Art. 18h (nuovo) Trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici

1L’Ufficio federale garantisce che i dati personali raccolti impiegando strumenti specifici e non correlati alla minaccia all’origine della disposizione non vengono trattati e vengono distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla sospensione dell’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.

2Per il resto, al trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici si applicano l’articolo 3 capoversi 1-3 e gli articoli 15-17.

Art. 18i (nuovo) Obbligo di comunicazione

1Al termine dell’operazione, l’Ufficio federale comunica alla persona sorvegliata, e ai terzi colpiti dalle misure di cui all’articolo 18c, genere, motivo e durata della sorveglianza effettuata con strumenti specifici per la raccolta di informazioni.

2Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell’articolo 18d capoverso 3, il capo del Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a rinviare la comunicazione o a rinunciarvi qualora:

a. sia necessario per tutelare una ricerca di informazioni o un procedimento giuridico in corso;

b. sia necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure se le relazioni della Svizzera con l’estero lo richiedono;

c. la comunicazione possa mettere in serio pericolo terze persone;

d. il diretto interessato o il terzo non siano reperibili.

Art. 18j (nuovo) Esecuzione da parte dei Cantoni

Le disposizioni della presente legge si applicano anche all’impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni da parte degli organi di sicurezza cantonali su mandato della Confederazione.

Sezione 2 (nuovo)

Strumenti specifici per la ricerca di informazioni

Art. 18k (nuovo) Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

1La corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni del presunto autore della minaccia possono essere sorvegliati se specifici fatti o eventi d’attualità lasciano supporre che egli se ne serva per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni per i propri fini.

2Un posto pubblico di telecomunicazione o un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere sorvegliato soltanto se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia possa servirsene.

3La sorveglianza contemporanea e non specificamente autorizzata di tutti i collegamenti identificabili utilizzati dal presunto autore della minaccia è ammessa a titolo d’eccezione se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che egli cambi in rapida successione i collegamenti di telecomunicazione.

4L’organizzazione della sorveglianza, il trattamento di scoperte casuali, le forme di sorveglianze e la loro attuazione tecnica sono rette, per analogia, dalla legge federale del 6 ottobre 20009 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalle disposizioni esecutive.

Art. 18l (nuovo) Osservazione in un luogo non liberamente accessibile, anche ricorrendo ad apparecchi

tecnici di sorveglianza

1Se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia si serva di luoghi non liberamente accessibili per incontrare terzi, nascondere se stesso o terzi, immagazzinare materiale o compiere atti altrimenti utili ai propri fini, tali luoghi possono essere sorvegliati.

2Ai fini della sorveglianza è ammesso l’impiego di registrazioni di immagini e suoni secondo gli articoli 179bis- 179quaterCP10 o di altri apparecchi tecnici di sorveglianza. Tali strumenti possono essere impiegati anche per registrare in suoni e immagini il comportamento non pubblico in luoghi liberamente accessibili.

Art. 18m (nuovo) Accesso segreto a un sistema per l’elaborazione di dati

L’Ufficio federale può accedere a un sistema per l’elaborazione di dati particolarmente protetto se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia se ne serva. È ammesso accedervi anche a insaputa del presunto autore della minaccia.

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RS 780.1

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RS 311.0