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Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 7 pagine

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Capitolo 3b (nuovo) Divieto di determinate attività

Art. 18n (nuovo)

1Il capo del Dipartimento può vietare a una persona, un’organizzazione o una fazione di compiere attività che, in via diretta o indiretta, servano a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minaccino de facto la sicurezza interna o esterna. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

2Il divieto può essere disposto per una durata massima di cinque anni. Può essere prorogato se continuano a essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1. Il Dipartimento verifica a intervalli regolari se le condizioni continuano a essere soddisfatte e revoca senza indugio il divieto qualora tali condizioni non sussistano più.

Art. 27 cpv. 1bis(nuovo)

1bisIl Dipartimento informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione:

a. sul numero di identità fittizie fornite e impiegate dai collaboratori degli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, come pure sul numero e lo scopo di quelle utilizzate dagli informatori dell’Ufficio federale;

b. sulla ricerca specifica di informazioni, in particolare la quantità, la durata, il numero di persone sorvegliate e di terzi ai sensi dell’articolo 18c, l’esito e il numero dei pareri sfavorevoli emanati dal Tribunale amministrativo federale e delle istanze respinte dal Consiglio federale e dal capo del Dipartimento e il numero di deroghe all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 18i capoverso 2;

c. sui divieti di attività e sui risultati della verifica regolare di cui all’articolo 18n capoverso 2.

Titolo prima della sezione 7 e dell’articolo 30

Capitolo 6a (nuovo) Procedura e rimedi giuridici

Art. 29a (nuovo)

1Le decisioni comunicate secondo l’articolo 18i capoverso 1 e quelle emanate in base all’articolo 18n sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.

2Per le decisioni comunicate secondo l’articolo 18i capoverso 1 può essere fatta valere soltanto la violazione del diritto federale.

3Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

11 sul Tribunale amministrativo federale

1. Legge del 17 giugno 2005

Art. 35 cpv. d

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

d. le controversie concernenti l’obbligo d’informazione ai sensi degli articoli 13 e 13a della legge federa-

12sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

le del 21 marzo 1997

13

2. Codice penale svizzero (CP)

Art. 179octies

Sorveglianza ufficiale, impunibilità

1Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis, 179tere 179quater) non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice compe-

14sulle misure per la tente oppure agisca in conformità agli articoli 18d-18f della legge federale del 21 marzo 1997

salvaguardia della sicurezza interna.

2Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la

15sulla sorveglianza della corrisponrelativa procedura sono disciplinate nella legge federale del 6 ottobre 2000

denza postale e del traffico delle telecomunicazioni e nella legge federale del 21 marzo 199716 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

11

FF 2005 3689

12

RS 120

13

RS 311.0

14

RS 120

15

RS 780.1

16 RS 120