Avamprogetto decreto federale
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 8 pagine
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3Per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e per la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti, l’Autorità centrale della Confederazione ha i compiti seguenti:
a. trasmettere alle competenti autorità centrali del Cantone le comunicazioni provenienti dall’estero;
b. fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
c. rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
d. fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni nell’ambito dell’applicazione delle due Convenzioni;
e. promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti di cui all’articolo 4 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.
Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni
1Ogni Cantone designa un’autorità centrale per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e per la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti.
2Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti che le Convenzioni assegnano alle autorità centrali, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3.
Sezione 2: Rapimenti internazionali di minori
Art. 3 Competenza
1I tribunali cantonali superiori giudicano, come istanze uniche, le domande in vista del ritorno di minori trasferiti o trattenuti illecitamente in Svizzera, e adottano le misure di protezione dei minori.
2È competente il tribunale del Cantone nel quale il minore soggiorna al momento dell’inoltro della domanda. In caso di cambiamento del luogo di soggiorno, il tribunale può trasferire il caso al tribunale dell’altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto acconsentono.
3I Cantoni designano un’autorità unica per l’esecuzione.
Art. 4 Specialisti
In collaborazione con i Cantoni, l’Autorità centrale della Confederazione provvede alla creazione di una rete formata da specialisti e da istituzioni, a disposizione per consulenza, conciliazione e mediazione nonché per la rappresentanza di minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine.