Avamprogetto decreto federale

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 8 pagine

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Protezione internazionale dei minori e degli adulti

Art. 5 Procedura di conciliazione e di mediazione

1L’Autorità centrale o il tribunale cantonale adito avvia una procedura di conciliazione o di mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

2Le persone interessate sono adeguatamente esortate a partecipare a questa procedura.

Art. 6 Misure di protezione

1Il tribunale a cui è inoltrata la domanda in vista del ritorno del minore:

a. designa un curatore al minore per le questioni riguardanti la procedura;

b. regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

2Se l’Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno, il tribunale designato secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 può ordinare, su richiesta dell’Autorità centrale o di una delle parti, le misure di protezione necessarie, anche se la domanda in vista del ritorno non è ancora stata trasmessa al tribunale stesso.

Art. 7 Procedura giudiziaria

1Se la procedura di conciliazione o di mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale cantonale decide sulla domanda con una procedura semplificata.

2Il tribunale ascolta il minore personalmente e in maniera adeguata o incarica uno specialista, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

3Il tribunale, nella misura del possibile, ascolta entrambi i genitori personalmente.

4Il tribunale accerta, se del caso in collaborazione con l’Autorità centrale, se e in che modo può essere eseguito il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

Art. 8 Collaborazione internazionale

Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, soprattutto per informarsi su quali misure tali autorità possono adottare per proteggere il minore.

Art. 9 Informazione

Il tribunale informa l’Autorità centrale sulle principali fasi procedurali e le comunica la decisione.