Avamprogetto decreto federale

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 8 pagine

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Protezione internazionale dei minori e degli adulti

Art. 16 Spese

L’articolo 26 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori e l’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili al pagamento delle spese della procedura di conciliazione e di mediazione nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato è

modificata come segue:

Art. 85

1 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 199612 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

2 In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 200013 sulla protezione internazionale degli adulti.

3 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate ai capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati nello Stato di dimora abituale del minore o dell’adulto.

4 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

Art. 18 Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande già inoltrate presso istanze cantonali.

11RS 291

12RS …

13RS …