Avamprogetto decreto federale

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 8 pagine

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Art. 10 Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori, in particolare se:

a. il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore;

b. il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e

c. il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore.

Art. 11 Opinione del minore

L’opinione del minore ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori va presa in considerazione anche quando si basa sulle circostanze del rapimento e sulle condizioni di accoglienza in Svizzera, tenendo conto tuttavia dell’influenza diretta esercitata dal genitore che si oppone al ritorno.

Art. 12 Decisione di ritorno

1Nella decisione di ritorno vengono disposte misure di esecuzione. La decisione va comunicata alle autorità preposte all’esecuzione.

2La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono valide in tutta la Svizzera.

Art. 13 Esecuzione e interesse del minore

L’autorità incaricata di eseguire la decisione di ritorno agisce nell’interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

Art. 14 Rinvio dell’esecuzione

Il tribunale designato secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 può rinviare l’esecuzione della decisione di ritorno, se sono sopravvenute circostanze straordinarie che vi si oppongono.

Art. 15 Modifica della decisione di ritorno

1Se dalla decisione di ritorno si sono prodotti mutamenti tali delle circostanze da opporsi a un ritorno, il tribunale competente secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 può, su domanda, modificare la decisione.

2Il tribunale decide anche sull’annullamento dell’esecuzione.