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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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1. a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;

2. a non ridurre senza il consenso preliminare dell’ufficio di revisione nessuno degli elementi di capitale ai sensi del capoverso 2 lettere a e c in modo tale da scendere al di sotto della soglia del capitale minimo.

Art. 20 Entità dei mezzi propri

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1I gerenti patrimoniali devono costantemente attestare mezzi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo consuntivo annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.

2Si considerano costi fissi:

a. le spese di personale;

b. le spese materiali;

c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;

d. le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3La quota di spese di personale che dipende esclusivamente dall’andamento degli affari o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale va dedotta nel quadro del capoverso 2 lettera a.

4I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

5I gerenti patrimoniali comunicano immediatamente all’autorità di vigilanza i mezzi propri mancanti.

Art. 21 Mezzi propri computabili

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:

a. il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;

b. le riserve legali e le altre riserve;

c. il riporto di utile;

d. l’utile dell’esercizio commerciale corrente, sempreché sia disponibile una chiusura intermedia con conto economico, sottoposta a revisione, limitatamente all’importo residuo netto dopo deduzione della quota stimata di dividendi.

2Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri:

a. i conti di capitale;

b. le accomandite;

c. le garanzie ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2;