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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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della legge; in questo caso il titolare dell’autorizzazione deve fornire un anticipo delle spese su richiesta dell’autorità di vigilanza.
Art. 134 Indipendenza
(art. 127 LICol)
1L’ufficio di revisione può accettare o proseguire un mandato di revisione soltanto se sono adempite le condizioni seguenti:
a. l’ufficio di revisione stesso, i membri dell’amministrazione e della direzione e i loro impiegati sono indipendenti dal titolare dell’autorizzazione da verificare, dagli investimenti collettivi di capitale da verificare e dalle imprese e persone che sono loro prossime. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli;
b. le aspettative di onorari annui per il mandato di revisione di un titolare dell’autorizzazione e delle imprese e persone a lui prossime non superano il 10 per cento degli onorari annui complessivi; l’autorità di vigilanza può consentire eccezioni.
2L’ufficio di revisione non può assumere mandati di amministrazione e di tenuta della contabilità del titolare dell’autorizzazione o degli investimenti collettivi di capitale da verificare, né altri compiti incompatibili con il mandato di revisione.
3È vietato convenire per la revisione un’indennità forfettaria o un determinato dispendio di tempo.
Art. 135 Obblighi
(art. 128 LICol)
1Gli uffici di revisione riconosciuti hanno l’obbligo di:
a. affidare la direzione delle revisioni soltanto a revisori i cui nominativi sono stati comunicati all’autorità di vigilanza e che adempiono le condizioni necessarie;
b. inoltrare il rapporto di revisione anche all’ufficio di revisione di diritto delle obbligazioni del titolare dell’autorizzazione, sempreché tale ufficio sia una persona giuridica;
c. inoltrare ogni anno il loro rapporto di gestione all’autorità di vigilanza.
2Essi comunicano immediatamente all’autorità di vigilanza le seguenti fattispecie:
a. modifiche degli statuti o del regolamento di organizzazione;
b. ogni modifica personale nella composizione dei loro organi e nello stato maggiore dei loro revisori con mansioni direttive;
c. stati di fatto suscettibili di porre in forse la buona reputazione dei revisori con mansioni direttive, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei confronti di questi ultimi;
d. modifiche della loro assicurazione di responsabilità civile professionale.
3L’autorità di vigilanza può esigere informazioni sui motivi della partenza di membri della direzione e di revisori con mansioni direttive.