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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie
Art. 138 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato III.
Art. 139 Disposizioni transitorie
1Fatte salve le disposizioni qui appresso, la presente ordinanza si applica a contare dalla sua entrata in vigore:
a. ai nuovi investimenti collettivi di capitale e ai fondi di investimento esistenti;
b. alle persone sottoposte all’obbligo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 della legge;
c. agli uffici di revisione ai sensi degli articoli 126 e seguenti della legge.
2I club di investimento devono adempire le prescrizioni dell’articolo 1 della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3I fondi di investimento esistenti e i segmenti patrimoniali degli umbrella fund devono adempiere la prescrizione relativa al patrimonio minimo (art. 34 cpv. 2) entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4Le fideiussioni solidali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 19 ottobre 199417 sui fondi di investimento non sono più riconosciute come mezzi propri al termine di un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
5I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempiere le prescrizioni relative al capitale minimo (art. 127) e all’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 129) entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
6Rimangono in vigore immutate le eccezioni consentite di volta in volta dall’autorità di vigilanza alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 ottobre 199418 sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).
7Gli uffici di revisione dei gerenti patrimoniali devono almeno adempire le prescrizioni del riconoscimento ai sensi dell’articolo 132 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.