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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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f. dispone di un’assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla sua attività;
g. si consacra esclusivamente all’attività di revisione e alle attività direttamente correlate alla revisione, come controlli, liquidazioni e risanamenti.
2Le società riconosciute come uffici di revisione delle banche in virtù della legge sulle banche13 non necessitano di un’autorizzazione particolare per la verifica dei titolari dell’autorizzazione e degli investimenti collettivi di capitale.
3L’autorità di vigilanza può stabilire esigenze supplementari per gli uffici di revisione degli investimenti collettivi di capitale per investimenti alternativi.
Art. 132 Condizioni agevolate di riconoscimento
(art. 127 LICol)
1Come uffici di revisione dei gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) e dei rappresentati di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono ammesse persone che:
a. sono ammesse ai sensi della legge del 16 dicembre 200514 sui revisori;
b. sono sufficientemente organizzate ai fini della revisione dei gerenti patrimoniali; e
c. dispongono almeno di due revisori con mansioni direttive.
2L’autorità di vigilanza riconosce come revisori con mansioni direttive le persone fisiche abilitate come periti revisori ai sensi dell’articolo 4 della legge sui revisori15 che:
a. dispongono di un’esperienza professionale di almeno cinque anni nella revisione degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro; oppure
b. possono attestare altrimenti conoscenze approfondite del settore della revisione e conoscenze specialistiche pertinenti del settore della gerenza patrimoniale.
Art. 133 Designazione dell’ufficio di revisione
(art. 126 LICol)
1I titolari dell’autorizzazione devono incaricare della revisione, al più tardi all’inizio dell’esercizio contabile, un ufficio riconosciuto di revisione. Per quanto concerne le direzioni dei fondi, questo obbligo si applica anche agli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.
2L’autorità di vigilanza può designare essa stessa un ufficio di revisione riconosciuto per l’esecuzione di un esame supplementare ai sensi dell’articolo 139 capoverso 1
13 RS 952.0
14 RS ….
15 Il presente articolo entra in vigore unitamente alla legge sui revisori.
16 RS 955.0