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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 120 Investimenti ammessi
(art. 110 cpv. 1 LICol)
1Le disposizioni relative agli investimenti ammessi degli altri fondi di investimento si applicano per analogia.
2L’autorità di vigilanza può autorizzare altri investimenti.
Art. 121 Organi di pubblicazione
(art. 112 LICol)
L’articolo 38 si applica per analogia.
Art. 122 Rimborso coatto
(art. 113 cpv. 3 LICol)
L’articolo 108 si applica per analogia.
Art. 123 Modifica degli statuti e del regolamento di investimento
(art. 115 cpv. 3 LICol)
La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento decise dall’assemblea generale e approvate dall’autorità di vigilanza, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri
Capitolo 1: Approvazione
Art. 124 Revoca dell’approvazione
(art. 15 e 120 LICol)
L’approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge è revocata se l’autorità di vigilanza del Paese di origine dell’investimento collettivo di capitale ritira l’approvazione.
Art. 125 Designazione dell’investimento collettivo di capitale estero
(art. 120 cpv. 2 lett. c LICol)
L’autorità di vigilanza può prescrivere un complemento esplicativo se la designazione di un investimento collettivo di capitale estero induce in inganno o presta a confusione.