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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Capitolo 2: Vigilanza
Art. 136 Designazione di un amministratore
(art. 138 LICol)
1L’amministratore designato al titolare dell’autorizzazione incapace di gestire deve in particolare:
a. amministrare il titolare dell’autorizzazione e i suoi investimenti collettivi di capitale;
b. constatare la consistenza e l’entità del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale;
c. esigere lo scorporo del patrimonio ai sensi dell’articolo 35 della legge in caso di fallimento della direzione del fondo;
d. presentare all’autorità di vigilanza proposte di proseguimento o di liquidazione dell’investimento collettivo di capitale;
e. se del caso liquidare l’investimento collettivo di capitale.
2Il capoverso 1 lettera a non si applica alla banca depositaria, al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri o al distributore.
3L’amministratore fa valere tutte le pretese degli investitori e accerta le fattispecie che motivano se del caso una responsabilità ai sensi dell’articolo 145 della legge nei confronti degli investitori; esso li informa in merito alle sue constatazioni.
4L’autorità di vigilanza può impartire all’amministratore le direttive necessarie a seconda delle circostanze alla tutela dei diritti degli investitori.
5Sempreché non esistano altri rimedi giuridici, contro le decisioni dell’amministratore può essere interposto ricorso all’autorità di vigilanza entro il termine di dieci giorni a contare dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 137 Proseguimento dell’investimento collettivo di capitale
(art. 95 LICol)
1Se il proseguimento dell’investimento collettivo di capitale è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, l’autorità di vigilanza può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.
2Se la nuova direzione del fondo accetta il contratto del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.
3Se il proseguimento della SICAV è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, l’autorità di vigilanza può disporre il trasferimento del patrimonio a quest’ultima.