Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Art. 30g cpv. 2

2Abrogato

5. Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio6 Art. 5 cpv.1

1Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende

industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte,

solo previa decisione d’assoggettamento dell'autorità cantonale.

Art. 7 cpv. 1, 2° periodo, e cpv. 3, 2° periodo

1Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di

assicurazione contro gli infortuni.

3Questa dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli

impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.

6. Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito7

[vedere sopra la sezione dedicata alla revisione della legge sul collocamento e il personale a prestito]

II

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 822.11

7 RS 823.11