Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Art. 30g cpv. 2
2Abrogato
5. Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio6 Art. 5 cpv.1
1Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende
industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte,
solo previa decisione d’assoggettamento dell'autorità cantonale.
Art. 7 cpv. 1, 2° periodo, e cpv. 3, 2° periodo
1Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni.
3Questa dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli
impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.
6. Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito7
[vedere sopra la sezione dedicata alla revisione della legge sul collocamento e il personale a prestito]
II
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz