Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito:
Modifiche proposte e commenti
Art. 2 LC
Testo attuale Modifica proposta
Art. 2 Obbligo d’autorizzazione Art. 2 Obbligo di iscrizione
1Chiunque, regolarmente e contro
rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività
1Chiunque, regolarmente e contro
di collocamento, istituendo contatti tra datori rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di lavoro e persone in cerca d’impiego di collocamento, istituendo contatti tra datori affinché concludano contratti di lavoro di lavoro e persone in cerca d’impiego (collocatore), deve essere iscritto al registro affinché concludano contratti di lavoro delle imprese di collocamento.
(collocatore), deve chiedere un’autorizzazione
d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro.2 È soggetto all’obbligo d’iscrizione anche il
2 collocamento di persone per rappresentazioni Deve chiedere l’autorizzazione anche artistiche o manifestazioni analoghe.
chiunque provvede al collocamento di
persone per rappresentazioni artistiche o3 Devono essere iscritte tutte le succursali manifestazioni analoghe.
dell’impresa.
3Chiunque si occupa regolarmente del
collocamento all’estero o dall’estero
(collocamento in relazione con l’estero) deve
chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale,
un’autorizzazione del Segretariato di Stato4
dell’economia (Seco). Le imprese di collocamento che hanno la sede nell’area dell’Unione europea o
4È considerato collocamento dall’estero nell’area europea di libero scambio che
anche il collocamento di uno straniero intendono esercitare attività di
dimorante in Svizzera, ma non ancora collocamento devono essere autorizzate a
autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa. esercitare il collocamento nel loro Paese
d’origine e devono iscriversi al registro.
5Per le succursali che hanno la sede in un
Cantone diverso da quello della sede
principale, dev’essere chiesta
un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la
sede nello stesso Cantone, devono essere
annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.