Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito:

Modifiche proposte e commenti

Art. 2 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione Art. 2 Obbligo di iscrizione

1Chiunque, regolarmente e contro

rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività

1Chiunque, regolarmente e contro

di collocamento, istituendo contatti tra datori rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di lavoro e persone in cerca d’impiego di collocamento, istituendo contatti tra datori affinché concludano contratti di lavoro di lavoro e persone in cerca d’impiego (collocatore), deve essere iscritto al registro affinché concludano contratti di lavoro delle imprese di collocamento.

(collocatore), deve chiedere un’autorizzazione

d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro.2 È soggetto all’obbligo d’iscrizione anche il

2 collocamento di persone per rappresentazioni Deve chiedere l’autorizzazione anche artistiche o manifestazioni analoghe.

chiunque provvede al collocamento di

persone per rappresentazioni artistiche o3 Devono essere iscritte tutte le succursali manifestazioni analoghe.

dell’impresa.

3Chiunque si occupa regolarmente del

collocamento all’estero o dall’estero

(collocamento in relazione con l’estero) deve

chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale,

un’autorizzazione del Segretariato di Stato4

dell’economia (Seco). Le imprese di collocamento che hanno la sede nell’area dell’Unione europea o

4È considerato collocamento dall’estero nell’area europea di libero scambio che

anche il collocamento di uno straniero intendono esercitare attività di

dimorante in Svizzera, ma non ancora collocamento devono essere autorizzate a

autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa. esercitare il collocamento nel loro Paese

d’origine e devono iscriversi al registro.

5Per le succursali che hanno la sede in un

Cantone diverso da quello della sede

principale, dev’essere chiesta

un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la

sede nello stesso Cantone, devono essere

annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.